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Diritto.it

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/06/2016

All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/38299

Autore: Baiguera Altieri Andrea

Il riduzionismo e l'abolizionismo penitenziario

Il riduzionismo e l'abolizionismo penitenziario

Pubblicato in Diritto penale il 02/06/2016

Autore

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  1. 1. Introduzione
 
Senza alcun dubbio, oggi, in tutta Europa, necessita con urgenza una radicale Riforma del Diritto Penale, della Procedura Penale nonché del Diritto Penitenziario. Si parla molto e senza rigore tecnico di Garantismo e Legalità, ma le condizioni trattamentali dei detenuti europei hanno raggiunto livelli ormai insostenibili. In buona sostanza, a prescindere dagli slogans elettorali, non vengono riconosciuti i diritti soggettivi e gli interessi legittimi della popolazione carceraria. 
Nessuno intende negare il legittimo uso pubblico della forza. Punire gli illeciti anti-sociali rimane una garanzia irrinunciabile ne cives ad arma veniant. Ciononostante, è necessario, nell' Europa contemporanea, ricordare quali sono o quali dovrebbero essere i presupposti teorici e criminologici che stanno alla base della privazione della libertà personale.
La Teoria Retributiva è irrinunciabile, così come altrettanto irrinunciabile è punire il reo con un male per aver commesso un male. Tuttavia, un trattamento carcerario disumano e degradante è pur sempre contrario  al criterio meta-geografico e meta-temporale di proporzionalità della pena detentiva. Altrettanto vero ed incontestabile è che la Norma penale e la correlata sanzione possiedono un effetto general-preventivo ( la deterrenza collettiva ) e pure special-preventivo ( la deterrenza sul singolo condannato ). Ma, anche in questo caso, l' incidenza statistica della recidiva rimane assai elevata e la rieducazione del reo si scontra con fallimenti
pedagogici quotidiani e colossali, tranne nel caso del Diritto Penale Minorile, ove è più facile riformare e riabilitare una personalità non ancora pienamente consolidata ed autonoma.
L' Italia democratico-sociale del 1948 ha deciso, nell' Art. 27 Cost., di rigettare il Retribuzionismo puro e di fondare il Diritto Penitenziario sulla rieducazione progressiva del recluso, al quale si devono ( rectius : si dovrebbero ) garantire trattamenti dignitosi ed umani ( Artt. 2 e 3 Cost. ). Il che non toglie l' innegabile antinomia legislativa della pena dell' ergastolo ( MARINUCCI & DOLCINI 2009 ; v. pure , in Giurisprudenza, la Sentenza 264/1974 della Corte Costituzionale italiana ).
Nella Dottrina italiana, Baratta, Resta, Ferrajoli e Pavarini, nel 1985, hanno criticato l' eccessiva lacunosità del Diritto Penitenziario contemporaneo. A parere dei citati Autori, nell' Occidente attuale, lo Stato è una sorta di Leviatano che

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che punisce soggetti privati in base ad un Diritto Penale sostanziale lontano dalla realtà concreta e predisposto appositamente per tutelare ad ogni costo l' egemonia delle classi sociali dominanti. Dunque, nel Novecento, lo Stato democratico-sociale ha tradito se stesso ed è regredito ad uno Stato liberale ottocentesco ed autoritario. Necessita un Diritto più sganciato dai giochi del Potere costituito, al quale, in realtà, non interessa per nulla la risocializzazione del condannato. Ovverosia << la pena è essenzialmente una violenza istituzionale contro i diritti ed i bisogni degli individui [ … ]. Gli organi politici e giudiziari sono i rappresentanti non di tutta la società, ma dell' oligarchia di potere. Il sistema punitivo crea più problemi che risolverli, in quanto reprime ed esaspera i conflitti, anziché risolverli >> ( ANASTASIA 2012 ).
Nella Civil Law contemporanea, la privazione della libertà personale costituisce oggi una pena assoluta ed assolutizzante, priva di misura. Il Sistema penale propone ai consociati l' idea populistica di una perenne emergenza criminologica e tale egemonia punitiva è amplificata dal qualunquismo dei mezzi di comunicazione di massa. La conseguenza di siffatta ipertrofia del Diritto Penitenziario è la sanzione detentiva comminata sempre e comunque, il che significa giustificare la violenza legalizzata dell' Apparato per contrastare la presunta violenza illegale dei devianti.
Secondo la maggior parte dei Dottrinari occidentali, lo Stato punisce troppo e senza senso della proporzionalità e della commisurazione. Pertanto, il Riduzionismo penitenziario dev' essere sempre congiunto ad un sano Garantismo di matrice accusatoria, che attenui la violenza istituzionalizzata di un Ordinamento penale onnipotente, onnipresente e dispotico. GIANFORMAGGIO ( 1993 ) afferma che << per garantismo penale si deve intendere un insieme coerente di definizioni che individuano i tratti essenziali di un sistema giuridico perfetto nel difendere l' individuo dalle pretese offensive del
[...]
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