Giovanni Negri
Libertà anticipata, doppia linea. La concedibilità ammessa nella versione iniziale è stata poi cancellata
Il Sole 24 Ore, 24 luglio 2014, p. 38

Tribunali in ordine sparso sulla liberazione anticipata "speciale". La possibilità di concessione ai condannati per i reati gravi (art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario), ammessa nella versione iniziale del Dl 146/13, è stata poi cancellata.
Sulla concessione o meno del beneficio della maggiore detrazione di giorni di pena da scontare (da 45 a 75) per ogni semestre già passato in carcere, misura prevista dal decreto legge 146 del 2013, i tribunali di sorveglianza stanno adottando scelte diverse. In discussione c'è l'applicazione del regime più favorevole ai condannati per reati gravi. Quelli previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario, tra cui, criminalità organizzata terrorismo, traffico di stupefacenti). La possibilità, ammessa ma non in maniera automatica nella versione iniziale del decreto, venne poi eliminata in sede di conversione.
Ora l'autorità giudiziaria si interroga sul trattamento da riservare a chi, mentre era in vigore il testo iniziale del decreto, ha presentato domanda per accedere al diverso calcolo. A rappresentare le due linee possibili due pronunce. La prima, del Tribunale di Sorveglianza di Milano, del 30 maggio, contraria all'attribuzione del beneficio; la seconda del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli, favorevole alla richiesta del detenuto.
Vediamole più nel dettaglio. La prima pronuncia, quella milanese, sradica nettamente la possibilità di usufruire della norma più favorevole nell'ipotesi di successione di leggi penali. Per i giudici va tenuto presente quanto sancito dalla Corte Costituzionale nel 1985, quando venne ribadito, in aderenza con l'articolo 77 della Costituzione, che i decreti legge perdono efficacia, sin dall'inizio se non convertiti, anche solo parzialmente. A essere richiamato è anche l'orientamento delle Sezioni unite penali che, più recentemente, nel 2011, hanno precisato che il principio della prevalenza della legge più favorevole non rappresenta un cardine dell'ordinamento processuale neppure nell'ambito delle misure cautelari.
Orientamento che copre, nella lettura dei giudici, tutte le misure sullo status libertatis e quindi anche quelle sull'esecuzione della pena. E allora la questione va decisa sulla base del principio tempus regit actum, sulla base della regola in vigore al momento della decisione e non di quella applicabile al momento della presentazione della domanda.
No anche alla possibilità di scorporo della pena, con lo scioglimento del cumulo: quando sì tratta di misure, come nel caso in questione, che non puntano tanto ad adattare la pena al percorso di rieducazione, quanto piuttosto a decongestionare le carceri, lo scorporo non è possibile.
Il tribunale di Vercelli, adotta invece una linea diversa e concede la liberazione anticipata speciale, valorizzando la "necessità sotto il profilo costituzionale e convenzionale di applicare la legge più favorevole vigente al momento della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata speciale, formulata da un condannato con riferimento a condizioni di ammissibilità e presupposti di concedibilità del benefìcio stesso che si erano già compiutamente realizzati al momento dell'istanza stessa", in coerenza con il principio di divieto di regressione incolpevole del trattamento penitenziario e tenendo presente la legittima aspettativa del condannato nella concessione del benefìcio richiesto.
Deve cioè essere considerato il divieto di vanificazione ex post, per effetto di "una mera successione delle leggi nel tempo" degli sforzi compiuti dal condannato per raggiungere l'obiettivo costituzionale della rieducazione. La liberazione anticipata speciale rappresenta così esplicitamente un beneficio di natura rieducativa e premiale, che si sviluppa nel tempo. A corroborare questa tesi viene poi citata la più vicina giurisprudenza della Corte di giustizia europea.
La chiusura
Per il Tribunale di Sorveglianza di Milano la liberazione anticipata speciale, 75 giorni invece di 60 per ogni semestre scontato, introdotta a fine 2013, non può mai essere applicata nei confronti di chi si è reso colpevole di reati gravi. La situazione va affrontata sulla base del principio tempus regit actum, trattandosi di misura procedurale.
L'apertura
Per il giudice di sorveglianza di Vercelli, invece, la misura può essere applicata anche agli autori di gravi delitti. A prevalere in questo caso è la necessità di non compromettere il percorso di rieducazione cui si è sottoposta la persona sanzionata.