Luisa Romano
Art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: puntualizzazioni sul testo vigente
www.penalecontemporaneo.it/  22 Luglio 2014
 
Documento riassuntivo da noi predisposto contenente il testo, da considerarsi oggi vigente, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990...

1. Come è noto, negli ultimi tempi, la legislazione di contrasto agli stupefacenti è stata fortemente incisa dalla sentenza 'ablatoria' della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - cui è conseguita la reviviscenza, limitatamente alle disposizioni caducate, della disciplina di cui alla legge "Jervolino-Vassalli" -, dal successivo decreto-legge n. 36 del 2014 e dalla relativa legge di conversione n. 79 del 2014.

In particolare per quel che attiene all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, il testo della disposizione vigente, in ragione dei richiamati interventi, risulta composto di nove commi, dei quali:

- i commi 1, 2, 3 e 4 sono quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli", nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;

- i commi 5 e 5-bis sono quelli, rispettivamente, emendato e inserito dall'art. 1, comma 24-ter, della legge 16 maggio 2014, n. 79;

- il comma 5-ter è quello introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 (non caducato dalla sentenza n. 32 del 2014);

- i commi 6 e 7 sono quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli".

Ebbene, alla luce del vigente dettato dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, se hanno un fondamento le perplessità che sono sorte in merito all'attuale rilievo penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, delle condotte aventi ad oggetto medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope (in argomento, cfr. Relazione n. III/08/2014, sulle novità legislative introdotte dalla l. 16 maggio 2014, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, a cura dell'Ufficio del Massimario, 25 s., in questa Rivista, 6 giugno 2014; volendo, L. Romano, La riforma della normativa di contrasto agli stupefacenti: osservazioni sulla legge 16 maggio 2014, n. 79, 9 ss., in questa Rivista, 29 maggio 2014), al contrario, non sarebbe dato nutrire dubbi circa la perdurante rilevanza penale delle condotte ivi stigmatizzate che abbiano ad oggetto le cc.dd. droghe leggere e, in particolare, la cannabis.

 2. Eppure, va rilevato come qualche incertezza stia affiorando, tra gli operatori del diritto, su tale ultimo versante.

Sicché, provando ad esplorare le ragioni alla base di siffatte esitazioni, emergerebbe che queste ultime non sarebbero il frutto di interpretazioni diverse del vigente art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, quanto, piuttosto, a quanto consta, il portato della consultazione di un testo del predetto articolo che non è quello attualmente in vigore.

In particolare, il testo, alla luce del quale si sarebbe ipotizzata l'irrilevanza penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, delle condotte aventi ad oggetto le cc.dd. droghe leggere e, in particolare, lacannabis, sarebbe quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, p. 77, nei Riferimenti normativi in calce all'art. 1 del Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali» (14A03883) e redatto dal Ministero della giustizia, come da avvertenza, «ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note».

Il testo in discorso, nei primi cinque commi (comma 1, 1-bis, 2, 3 e 4), riporta ancora la disciplina di cui alla legge "Fini-Giovanardi", disciplina che, alla stregua del vigente sistema tabellare, risulterebbe, in effetti, per la più gran parte delle ipotesi non applicabile, per l'appunto, alle condotte aventi ad oggetto sostanze di cui alla attuale tabella II (e dunque alle condotte aventi ad oggetto cannabis e/o suoi derivati) e giammai applicabile alle condotte aventi ad oggetto sostanze di cui alle attuali tabelle III e IV.

Sicché, in base alla lettura di tale versione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, sarebbero senz'altro condivisibili le perplessità, da taluno prospettate, circa la persistente possibilità di ravvisare gli estremi di una condotta penalmente rilevante rispetto, ad esempio, alla coltivazione di cannabis.

 3. L'errore di collazione compiuto in riferimento al vigente testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, del resto, è stato già segnalato, più di un mese fa, in particolare da ADUC e da Radicali italiani [cfr., in specie, C.A. Zaina, Stupefacenti. Ministero Giustizia (in Gazzetta Ufficiale!) e DAP pubblicano testi errati della nuova normativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale, su www.aduc.it e G. Manfredi, La legge sulle droghe in Gazzetta, ma è quella sbagliata, su www.ilmanifesto.info].

Alla segnalazione suddetta, a quanto si legge (cfr. G. Manfredi, Resta il dubbio sul decreto in Gazzetta, su www.ilmanifesto.info), il Ministero della giustizia avrebbe prontamente replicato, a mezzo del proprio Ufficio stampa, precisando che: «Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2014 è stata pubblicata: 1) alla pagina 1, la legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali»; 2) alla pagina 64, il testo del menzionato decreto legge coordinato con la legge di conversione. Il testo coordinato, è composto, come è ovvio, anche da un allegato contenente tutte le tabelle di riferimento delle sostanze e dei medicinali. Il testo pubblicato non comprende, né avrebbe potuto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 non modificate né dal decreto né dalla legge di conversione, quale l'articolo 73 comma 1 del d.P.R. citato - recante le previsioni sanzionatorie delle condotte illecite con la relativa distin­zione tra droghe leggere e pesanti - conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella G. U., 1 serie speciale, «Corte Costituzionale», del 5 marzo 2014.

Nella Gazzetta ufficiale in cui è stata pubblicata la legge non potevano quindi che essere inserite soltanto le norme approvate dal Parlamento.

È incontrovertibile che la dichiarazione di incostituzionalità della legge Fini Giovanardi ha deter­minato l'automatica entrata in vigore della precedente disciplina, cosiddetta Jervolino Vassalli. Disciplina che il Parlamento ha modificato solo nei punti riportati nella Gazzetta ufficiale del 20 marzo 2014 e non anche le norme in vigore della Jervolino Vassalli non modificate dal Parlamento.

Il dubbio prospettato circa la pubblicazione delle norme espresso dal signor Manfredi non può dunque essere in nessun modo sciolto dalle Gazzette ufficiali in quanto le norme a cui fa riferi­mento sono già in vigore dal momento in cui è stata dichiarata incostituzionale la Fini Giovanardi».

 4.  Il comunicato suriportato, tuttavia, illustra le ragioni per le quali il testo (del decreto legge) coordinato (con la legge di conversione) comprende esclusivamente le norme del d.P.R. n. 309 del 1990, modificate dal decreto n. 36 del 2014 e dalla rispettiva legge di conversione (testo riportato in Gazzetta n. 115 del 2014 a partire da p. 64).

Viceversa, non fornisce chiarimenti, ci sembra, in ordine al testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che, come si è detto, è riportato alla p. 77 e che, per quanto indicato nello stesso incipit alla disposizione, è (rectius: avrebbe dovuto essere) il testo «dell'articolo 73 del citato decreto del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla presente legge», vale a dire dalla legge n. 79 del 2014 pubblicata nella medesima Gazzetta.

A tal proposito, pertanto, merita di essere precisato che, diversamente da quanto è dato ricavare dalla lettura della Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, n. 155, p. 77, il testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, su cui la legge n. 79 del 2014 è intervenuta, modificandolo, è - comma 5 (e 5-ter) escluso - quello della omologa previsione di cui alla legge "Jervolino-Vassalli", nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, previsione che, come è stato acclarato dalla sentenza n. 32 del 2014, non è mai stata (validamente) abrogata dalla legge n. 49 del 2006.

D'altronde, come è noto, lo scopo perseguito dal legislatore del 2014 è stato proprio quello di emendare la normativa di settore, considerate, da un lato, le incongruenze originate dalla 'crasi' tra legge "Jervolino-Vassalli" e legge "Fini-Giovanardi", nelle parti, rispettivamente, riportata in vita e non caducata dalla pronuncia della Corte costituzionale e, dall'altro, l'opportunità di reintrodurre talune delle previsioni dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 32 del 2014 o, per effetto di quest'ultima, comunque venute meno.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, esso, successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 32 del 2014, risultava composto di otto commi, dei quali:

- i commi 1, 2, 3 e 4 erano quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli", nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171;

- il comma 5 era quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 10;

- il comma 5-ter era quello a sua volta introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94 (e non caducato dalla sentenza n. 32 del 2014);

- i commi 6 e 7 erano quelli di cui alla legge "Jervolino-Vassalli".

È, dunque, su tale base normativa che è intervenuto l'art. 1, comma 24-ter, della legge n. 79 del 2014, in specie modificando il predetto comma 5 e (re)introducendo il comma 5-bis.

Nessun dubbio, pertanto, in ordine alla circostanza che l'odierno art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 attribuisca rilevanza penale (anche) alle condotte, ivi contemplate, che abbiano ad oggetto cc.dd. droghe leggere, atteso che il vigente comma 4 della menzionata disposizione prevede che «Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 77.468 (lire centocinquanta milioni)».

 5. Ora, ciò chiarito, quid iuris?

È evidente che il testo di cui si parla non sia un testo vincolante, ancorché pubblicato sulla Gazzetta ufficiale: si tratta, infatti, di un testo - quello pubblicato, ripetiamo, nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, p. 77, tra i Riferimenti normativi in calce all'art. 1 del Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79 - inteso ad agevolare la lettura integrale della disposizione.

Tuttavia, parimenti indubbio è che si sia in presenza di un errore di collazione, posto che, in calce all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 di cui è parola - vale la pena precisarlo - non viene fatta alcuna menzione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, né, d'altronde, viene utilizzato un qualsiasi segno o accorgimento grafico che evidenzi la circostanza che le previsioni di cui si discute non siano più in vigore.

Il rischio, come si comprenderà, è quello che il testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si diffonda, inavvertitamente, nella versione sbagliata.

 6. Da tale punto di vista, va detto che, ad una prima verifica in ordine al testo dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per come riportato nelle più note Banche dati giuridiche e nei Codici penali aggiornati alla legge 16 maggio 2014, n. 79, risulta, in particolare, che i primi commi della disposizione riproducono la disciplina di cui alla legge "Fini-Giovanardi" con indicazione, però, in calce all'articolo, dell'intervento ablatorio della Corte costituzionale.

Va peraltro segnalato che le note relative ai riportati commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, danno esclusivamente conto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, così, probabilmente, ponendo problemi diversi ed ulteriori, posto che la ridetta pronuncia non solo ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni di cui alla legge "Fini-Giovanardi", ma ha altresì 'riportato in vita' quelle precedentemente vigenti.

L'omessa indicazione circa la reviviscenza della normativa abrogata dalla legge "Fini-Giovanardi", infatti, potrebbe indurre il destinatario della previsione ad ipotizzare un vuoto sanzionatorio.

D'altra parte, la mancata riproduzione, quantomeno in calce all'articolo, del testo 'riportato in vita' per effetto della sentenza della Corte costituzionale, rende estremamente disagevole all'interprete 'rintracciare' la disciplina applicabile.

Del resto, riesce davvero difficile comprendere le ragioni per cui si omette di riportare la disciplina di cui alla legge "Jervolino-Vassalli", nella versione di cui al d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, 'ritornata in vita' per effetto della sentenza n. 32 del 2014 e, ad oggi, dunque, costituente normativa vigente.

Tanto più che, al di là della materia degli stupefacenti, ordinariamente, nei Codici e nelle Banche dati giuridiche si dà altresì atto della disciplina previgente e ciò allo scopo di evidenziare l'evoluzione legislativa registratasi nella materia considerata, anche agli effetti di eventuali addentellati di diritto intertemporale.

7. Problemi affini si registrano, in linea di massima, anche rispetto agli artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990.

In qualche caso, nondimeno, è stato possibile apprezzare una dissimmetria tra le note a corredo dell'art. 73 e quelle apposte in calce ai successivi artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che, mentre in relazione alla prima disposizione è dato leggere soltanto che «Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-bis», in riferimento alle seconde due, più correttamente, è dato trovare scritto che «Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2014, n. 32 (in Gazz. Uff., 5 marzo 2014, n. 11), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 4-vicies ter,ripristinando il testo antecedente la modifica». [grassetto nostro]

Una tale differenza, che invero non avrebbe ragion d'essere, potrebbe spingere l'operatore di diritto e, ancor più, il non addetto ai lavori ad erronee deduzioni circa la normativa vigente.

Quest'ultima - si potrebbe essere indotti a ritenere - sarebbe da identificare con quella della ripristinata legge "Jervolino-Vassalli" soltanto per quel che attiene agli artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990 e non anche per quel che riguarda l'art. 73 del medesimo Testo unico, risultando assente, in calce a codesta disposizione, analoga indicazione in merito alla reviviscenza della disciplina antecedente alla modifica del 2006.

 8. Concludendo, va dunque ribadito che i primi quattro commi del vigente art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sono quelli di cui alla corrispondente (e ripristinata) disposizione della legge "Jervolino-Vassalli".

Alla luce di ciò, sarebbero prive di fondamento le perplessità sorte in merito alla irrilevanza penale di condotte, in specie quella di coltivazione, aventi ad oggetto droghe leggere e, in particolare,cannabis.

Le perplessità suddette, con ogni probabilità, costituiscono l'esito della consultazione del testo - collazionato male - dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 riportato nei Riferimenti normativi in calce all'art. 1 del Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79, e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, p. 77.

Nelle Banche dati giuridiche e nei Codici penali che si è avuta la possibilità di consultare, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 viene riportato nella versione "Fini-Giovanardi", ma in calce alla disposizione, per ciascuno dei commi dichiarati incostituzionali, si dà conto dell'intervento caducatorio della Corte costituzionale. Non si fa tuttavia menzione dell'avvenuto ripristino della disposizione previgente (invero mai validamente abrogata) di cui alla legge "Jervolino-Vassalli", che, d'altra parte, non viene riportata in coda al testo dell'articolo, creando delle oggettive difficoltà di consultazione della normativa vigente.

Alla stregua di quanto affermato - ed è in ciò la ragione precipua della presente nota -, va, da un lato, sollecitata una particolare attenzione, in sede applicativa, all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e, dall'altro, espresso l'auspicio che le modalità di redazione della disposizione in discorso (così come degli artt. 79 e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990) vengano rimeditate in modo da dare atto della reviviscenza - nei limiti in cui ciò sia avvenuto - delle previsioni di cui alla legge "Jervolino-Vassalli".

Queste ultime, in quanto costituenti normativa vigente, non dovrebbero essere omesse ed andrebbero viceversa riportate sì da consentirne la doverosa ed opportuna considerazione e consultazione.

Inutile dire come, in un tale contesto, si faccia ancor più pressante l'esigenza di procedere alla stesura di un testo coordinato dell'intero d.P.R. n. 309 del 1990, che, al momento in cui si scrive, non è dato di rinvenire in una versione 'aggiornata', tra gli altri, né sul sito del Dipartimento per le politiche antidroga (ove è possibile reperire, quale fonte più recente, solo il decreto-legge n. 36 del 2014), né su quello del Ministero dell'Interno, ove, addirittura, campeggia, in solitario, il vecchio testo del d.P.R. n. 309 del 1990.

Altrettanto può dirsi in merito al sito del Ministero della salute.

Rispetto a tale sito, nondimeno, va segnalato l'apprezzabile aggiornamento della sezione dedicata alla normativa di nostro interesse.