Gabriele Della Morte
La tortura Low Cost. Lo Stato italiano stanzia 8 euro per ogni giorno di "trattamento inumano e degradante"
www.huffingtonpost.it/
02.07.2014

«Forfettariamente fissata in euro 8». È tutta qui la miseria - in ogni senso - del tema. La cifra è stata sancita da una recentissima disposizione contenuta nel decreto legge n. 92, adottato il 26 giugno 2014 e già presentato il 1° luglio alla Camera dei deputati per la conversione in legge. Otto euro è la somma che il magistrato può liquidare al detenuto per ogni giorno in cui quest'ultimo si sia sciaguratamente trovato in una situazione di «tortura» oppure di «trattamento inumano o degradante» ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La disposizione rappresenta "l'ultimo epilogo" di una delicata questione nata più di due anni fa, quando la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per il penoso stato in cui si trovano le proprie carceri (si tratta del caso Torreggiani). Riassumendo, l'8 gennaio 2012 i giudici europei avevano condannato il nostro Paese a un risarcimento complessivo di 99.600 euro in favore di sette detenuti che avevano denunciato lo stato di sovraffollamento carcerario. La pronuncia ha avuto un grande impatto non solo perché concernente la violazione del divieto di tortura (un diritto inderogabile), ma anche perché ha determinato l'avvio di una procedura speciale, cd. «pilota», attraverso la quale si 'congelano' i casi analoghi (al 21 maggio 2014: 6829 ricorsi), offrendo in tal modo allo Stato interessato l'opportunità di evitare ulteriori sanzioni.

Il termine entro il quale l'Italia era chiamata ad attuare le riforme idonee a contrastare la questione del sovraffollamento carcerario era il 28 maggio 2014. Se entro tale data non fossero state affrontate e, almeno in parte, risolte le ragioni strutturali del problema si sarebbe provveduto a riattivare tutti i ricorsi sospesi, con inevitabili condanne seriali.

È alla luce dello sforzo compiuto per evitare un simile scenario che deve essere interpretato il decreto legge del 26 giugno 2014. Ma che la situazione fosse tra le più urgenti lo si era già compreso lo scorso 8 novembre 2013, quando il Presidente Napolitano aveva fatto per la prima volta ricorso al potere di messaggio alle Camere per sottolineare la «drammatica» questione carceraria.

A tal riguardo, alcuni hanno interpretato l'intervento del Presidente della Repubblica come un'implicita apertura a forme di clemenza quali l'indulto oppure l'amnistia (istituti già in passato utilizzati per ragioni deflattive... con risultati incisivi sull'immediato, ma evanescenti sul medio-lungo termine). Tuttavia, dal momento che gli attuali equilibri di potere non avrebbero permesso l'ampia maggioranza di due/terzi dei componenti di ciascuna Camera necessaria all'adozione di tali provvedimenti (ai sensi dell'art. 79 della Costituzione italiana), il processo di progressiva diminuzione del numero dei detenuti si è orientato lungo altre direttrici (ricapitolate in due Action Plan presentati, rispettivamente, dal Governo Letta il 19 dicembre 2013 e dal Governo Renzi il 4 aprile 2014).

Sinteticamente, tra gli elementi più significativi che si evincono da tali piani d'azione, si segnalano il decreto cd. 'svuota-carceri', deliberato dal Governo Letta il 23 dicembre 2013, e la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 della Corte Costituzionale. Con il primo sono state introdotte diverse riforme volte ad alleggerire la popolazione carceraria (ad esempio ampliando il ricorso alla liberazione anticipata). E con il secondo è stata dichiarata l'illegittimità del testo unico in materia di stupefacenti - cd. legge Fini-Giovanardi - che aveva accresciuto notevolmente il numero dei detenuti, e in particolare di quelli tossicodipendenti.

Sono queste le principali iniziative politiche che hanno inciso sul numero complessivo dei detenuti (portandolo sotto la soglia delle 60.000 unità). Al termine di una riunione svoltasi il 5 giugno 2014, il Comitato dei Ministri, organo decisionale del Consiglio d'Europa, ha deciso di non perseguire nell'azione di condanna dell'Italia, rinviando «al più tardi al mese di giugno 2015» il momento in cui sarà nuovamente valutata la situazione carceraria in Italia.

Parte di questo risultato è dovuto anche all'impegno - prontamente osservato - di provvedere ad un decreto legge che contempli un ricorso risarcitorio a favore di quanti si trovino, o si siano trovati, in una situazione di detenzione qualificata nei termini di «tortura o trattamento inumano o degradante» secondo gli standard internazionali (sintetizzando: nel caso in cui un detenuto disponga di meno di tre metri quadri). Come spiegato dettagliatamente nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 27 giugno 2014, il rimedio approntato prevede: uno sconto di pena del 10% per quanti si trovino ancora in uno stato di detenzione; o un «risarcimento per equivalente», forfettariamente fissato in 8 euro per giorno di sovraffollamento, per i casi in cui il detenuto abbia già subito il danno (o ancora nelle ipotesi in cui la situazione di sovraffollamento sia perdurata per meno di 15 giorni o il periodo residuo di pena non permetta la riduzione di un giorno in meno ogni dieci). In chiusura ci siano consentite tre osservazioni rispettivamente, sul metodo, sulla comunicazione e sul contenuto delle questioni affrontate.

Sul metodo. È vero che gli studi presentati dalle autorità italiane mostrano delle statistiche incoraggianti: se all'epoca della sentenza Torreggiani, gennaio 2013, la popolazione carceraria era giunta al 148% della capienza disponibile, nel marzo del 2014 questa cifra è scesa al 124%. Ma è altrettanto vero che tra i numeri si celano, comme d'habitude, alcune insidie. Un esempio per tutti: stando ad alcune dichiarazioni, al 27 maggio 2014 non ci sarebbero più detenuti confinati in uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadri, ma ben 18.687 di essi sarebbero co-stretti tra i tre e i quattro metri quadri. Soffermandosi a ragionarci sopra... significa che quasi il 30% della popolazione carceraria italiano si trova in uno spazio proprio al limite (questione di centimetri) dalla violazione.

Sulla comunicazione. Lungi dal significare che abbiamo 'passato l'esame', come non pochi quotidiani e in generale i media hanno commentato l'indomani della condanna mancata... occorre sottolineare che se è vero che attraverso le riforme attuate si sono evitate le conseguenze più dure, è altrettanto vero che l'efficacia delle medesime sarà oggetto di una nuova valutazione da parte degli organi internazionali nel corso del mese di giugno 2015. Al netto di ogni trionfalismo, più che un 'esame superato', si tratta di un 'esame rimandato'.

Sul contenuto. Compreso come il giudizio emesso in ambito europeo non possa essere considerato una cambiale in bianco, due annotazioni finali sulla riduzione del 10% di pena e sul risarcimento di 8 euro. Quanto alla prima misura, all'osservatore più smaliziato non sfuggirà che ridurre la pena di un giorno ogni dieci... oltre a rappresentare un rimedio a favore del detenuto, presenta indiscutibili benefici anche per lo Stato italiano (nella misura in cui contribuisce ad incrementare l'effetto deflattivo). Quanto, infine, agli otto euro, lo scopo è quello di 'traslocare' i quasi settemila ricorsi pendenti da Strasburgo, sede della Corte europea dei diritti dell'uomo, in Italia (giacché una condanna inflitta da un giudice internazionale ha un impatto ben diverso di quella emessa da un giudice interno). Gli 8 euro rappresentano il costo di questo grande beneficio politico. Ed è un prezzo decisamente low cost.