Gabriele Della Morte

La giustizia non ha prezzo, ma costa molto cara
www.huffingtonpost.it/ 10.01.2013

La sentenza di condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo l'8 gennaio 2012 nel caso Torreggiani et alia c. Italia è di grande importanza per almeno due ragioni. In primo luogo perché concerne - in una materia delicata come la detenzione carceraria - una disposizione cruciale della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: l'articolo 3 dedicato alla proibizione della tortura (che recita, in modo tanto scarno quanto categorico: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti). E in secondo luogo perché si tratta di una sentenza cd. "pilota" che fissa un termine per fare fronte ad una violazione di tipo strutturale. Entrambi questi aspetti meritano un breve approfondimento.

Il divieto di tortura, contemplato anche in numerose altre fonti di diritto internazionale, rappresenta un fondamentale traguardo della civiltà giuridica contemporanea. Ispirandosi ad un principio di dignità umana (l'uomo come fine in sé e mai come strumento al servizio di altri fini) pone un divieto di tipo inderogabile. Con larga approssimazione, si può sostenere che attraverso detta qualità (l'inderogabilità) il divieto di tortura resta escluso dalle pratiche di bilanciamento. Così, se di norma il giudice 'pondera' diversi interessi meritevoli di tutela nell'ipotesi in cui essi si trovino in una situazione di conflitto, nel caso delle norme inderogabili detto contemperamento non è ammissibile.

Per spiegare più chiaramente il concetto, l'esempio più noto - caro ad alcuni provocatori - è quello del cd. ticking time bomb scenario. E' legittimo bilanciare la violazione del divieto di tortura con l'esigenza di sicurezza nazionale? E' lecito ricorrere alla tortura "per prevenire lo scoppio di una bomba nucleare nel centro di Times Square?" (si noti , tra le righe, il ricorso ad espedienti retorici idonei a generare timore: la bomba... nucleare; la piazza... Times Square).

Opportunamente, ai sensi della Convenzione menzionata, la risposta è: no. I diritti inderogabili ivi presenti (oltre al divieto di tortura: il diritto alla vita, l'interdizione della schiavitù e della servitù, e il principio dell'irretroattività della legge penale) sono assoluti e non ammettono limitazioni. Nemmeno nelle ipotesi estreme, e cioè "in caso di guerra o in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione" (così l'art. 15, dedicato alle deroghe in caso di stato di urgenza ¬- per un approfondimento aggiornato sulla prassi della Corte, v. il Commentario breve ¬alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a cura di Bartole, De Sena e Zagrebelsky, Torino, 2012).

Ciò premesso, considerare violato il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani e degradanti nell'ambito delle carceri, significa riconoscere la dolorosa realtà del nostro Paese (che associazioni come Antigone da anni cercano di contrastare).

Sotto questo profilo la lettura della sentenza è un penosissimo cahiers de doléances. Le 206 prigioni italiane sono in grado di contenere un numero massimo di 45 000 persone, mentre al 13 aprile 2012 se ne contano 66.585 (di cui il 42% in detenzione provvisoria - sentenza, paragrafo 29). Per tale ragione, le celle appaiono straordinariamente piccole e disagevoli: nei casi di specie nove metri quadri da condividere in tre (tre metri quadri per persona), con acqua calda intermittente, e in alcuni casi con ventilazione e illuminazione insufficiente.

Dopo avere rilevato che il fatto di trovarsi in una condizione di detenzione non comporta la perdita dei diritti previsti dalla Convenzione, i giudici europei hanno giudicato le numerose violazioni degli standard minimi raccomandati come un superamento del "livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione" (sentenza, paragrafo 78). Pertanto, la situazione in cui si sono trovati i sette appellanti ospitati presso i carceri di Piacenza e Busto Arsizio è stata qualificata come un "trattamento inumano e degradante", tenendo anche conto dell'arco temporale in cui le violazioni si sono ripetute, e indipendentemente dall'intenzione (non ravvisata) di umiliare gli appellanti.

Per questa ragione, la Corte europea dei diritti dell'uomo (le cui sentenze hanno per destinatario lo Stato che si è impegnato a rispettare le norme contenute nella Convenzione sopra citata) ha condannato l'Italia a versare ai sette appellanti una somma pari, complessivamente, a 99.600 euro, oltre al rimborso delle spese affrontate da alcuni tra essi.

Inoltre, la Corte ha rilevato che la questione del sovraffollamento delle carceri italiane è sistemica, come testimoniano le centinaia di ricorsi pendenti sul medesimo argomento. E proprio per far fronte a tale situazione, i giudici hanno optato per una procedura cd. "pilota", e quindi per una sentenza che metta chiaramente in luce l'esistenza di problemi strutturali all'origine delle violazioni contestate.

Più specificamente, attraverso tale pronuncia le autorità italiane sono chiamate ad imbastire un insieme di riforme e modifiche tenendo anche conto della normativa internazionale, che comprende due Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che invitano ad una politica penale che limiti il ricorso all'esperienza carceraria.

Il limite temporale nel quale realizzare tali cambiamenti è fissato nel corso di un anno, a partire dal momento in cui la sentenza sarà definitiva (in questo momento e per i prossimi tre mesi, è ancora possibile per ciascuna delle parti interessate un'impugnazione dinanzi alla Grande Camera - una sorta di appello garantito dal sistema della Convenzione). Nell'attesa, i ricorsi aventi come unico oggetto doglianze analoghe a quelle oggetto di sentenza sono da ritenersi sospesi, e saranno riconsiderati alla luce delle modifiche strutturali effettuate dalle autorità italiane. Quali misure saranno prese in considerazione, nel concreto, resta da vedere. Certamente si tratterà di un complesso banco di prova per il governo prossimo venturo.

Ma permane, sullo sfondo, una questione più ampia. Con la nascita delle moderne forme di potere lo strazio della carne (la pena corporale) ha lasciato il posto allo strazio dell'anima (la privazione della libertà). E' stato, ed è tuttora, un sovvertimento sorprendente. Il potere non consiste più nel far morire e lasciar vivere, ma nel far vivere e lasciar morire (così Agamben, riferendosi a Foucault, in Quel che resta di Auschwitz - l'archivio e il testimone, Torino, 1998, p. 77).

Eppure, se è vero che "il male, una volta inferto, non ha soluzione" (in tal senso Taruffo, nel bel libro di Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bologna, 2006, p. 10), da un punto di vista radicale tutte le risposte appaiono fallaci. Così la vendetta, "che reagendo al male con il male, non fa che aumentare il male complessivo", e così la risposta del diritto penale, "che punisce ma non ripara, e si rifugia nell'illusione di eliminare il male sofferto dalle vittime rieducando il colpevole".

Sono questi alcuni dei pilastri intorno ai quali oscillano, da migliaia di anni, le speculazioni intorno alla giustizia. Per riferirci ad un termine utilizzato in precedenza, il bilanciamento da operare in simili frangenti è quanto mai delicato, e concerne le vittime, gli autori, e l'esigenza di evitare nuove vittime (tanto tra le prime, quanto tra i secondi). La giustizia non ha prezzo, ma costa molto cara.