Fabio Fiorentin

La chance della "prova" per estinguere il reato

Il Sole 24 Ore, 14 aprile 2014

Possibile chiedere la sospensione del procedimento fin dalle indagini per gli illeciti puniti con pena pecuniaria o detenzione fino a 4 anni.

Debutta la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato, introdotta dal Ddl sulle pene alternative al carcere - approvato dal Parlamento il 2 aprile e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - per deflazionare il numero di processi e limitare l'applicazione di una pena detentiva.

La nuova disciplina, che sarà operativa con l'entrata in vigore del Ddl è ispirata all'analogo istituto previsto per i minorenni (articolo 28 del Dpr 448/88), stabilisce che la misura concessa su istanza dell'imputato in procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per 1 delitti previsti dall'articolo 550, comma 2, del Codice di procedura penale (violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza aggravato dall'attribuzione di un fatto determinato, violazione di sigilli commessa dal custode, rissa con l'esclusione dei casi in cui qualcuno resti ucciso o riporti lesioni gravi o gravissime, furto aggravato, ricettazione).

La domanda

La richiesta può essere formulata nel corso delle indagini preliminari (in questo caso è acquisito il parere motivato del Pm), o fino a che non siano formulate le conclusioni a nonna degli articoli 421 e 422 del Cpp, o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio.

Nel caso di giudizio immediato, la domanda è proposta in base all'articolo 458, comma 1, del Cpp: occorre depositare la domanda nella cancelleria del Gip con la prova dell'avvenuta notifica al Pm entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione. La volontà dell'imputato va espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o da un difensore (articolo 583, comma 3, del Cpp ).

All'istanza è allegato un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, che illustra il progetto di recupero sociale da seguire, che può comprendere il volontariato, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche nei confronti della persona offesa per riparare il danno da reato.

L'esecuzione

Il programma può prevedere prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora in un determinato luogo, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione del beneficio è subordinata obbligatoriamente allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, non retribuito, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, prestato a favore della collettività, presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Asl o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione va regolata con mudai ita che non pregiudichino le esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute dell'imputato e non può durare più di otto ore al giorno.

La messa alla prova, dalla quale sono esclusi i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non può essere concessa più di una volta. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del Cpp - acquisite le necessarie informazioni anche tramite la polizia giudiziaria e sentite le parti - se ritiene che il programma proposto sia idoneo e che l'imputato non commetterà nuovi reati (è valutato anche il domicilio, in relazione alle esigenze della persona offesa), applica la misura con ordinanza, ricorribile per Cassazione.

Durante la sospensione del procedimento (non superiore a due anni se il reato è punito con pena detentiva e di un anno nel caso di pena solo pecuniaria) il corso della prescrizione del reato è sospeso, ma - in deroga all'articolo 161, comma 1, del Codice penale - non per gli eventuali correi. Non è sospeso nemmeno, nei confronti dell'imputato, l'eventuale processo civile per i danni. Durante la sospensione sono acquisite, a richiesta di parte, con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

L'esito

In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato per cui si procede, ma non è pregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando previste. Nel caso di grave o reiterata trasgressione al programma o al le prescrizioni, di rifiuto del lavoro di pubblica utilità, o di commissione di un altro delitto non colposo o di un reato della stessa indole nel corso della prova, il giudice revoca il beneficio, in esito all'udienza appositamente fissata, cui partecipano le parti e la persona offesa. Nel caso di revoca o esito negativo della messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta e il procedimento riprende, ma il Pm detrarrà dalla pena da eseguire la quota corrispondente al periodo in cui la misura è stata eseguita dall'imputato.