La tutela del diritto alla salute dei detenuti

di Maria Laura Fadda

Le norme nazionali e sovranazionali stabiliscono che i cittadini hanno diritto alla tutela della salute e all’effettivo accesso alle cure. I cittadini detenuti hanno lo stesso diritto, che non può essere compresso, né lasciato alla discrezionalità amministrativa. L’Autrice esamina l’evoluzione storica e normativa del concetto di diritto alla salute e della sua applicazione con riferimento alla situazione dei soggetti reclusi. Lo studio evidenzia come il rispetto di questo diritto assoluto, pur nel bilanciamento di altre  primarie esigenze sociali, possa attuarsi solo in fase di esecuzione della pena, attraverso una concezione del trattamento penitenziario non solo orientato al reinserimento, ma inteso come apertura della società verso il carcere.

INTRODUZIONE

La problematica della salute in carcere coinvolge temi importanti quali la salvaguardia dei diritti dei detenuti, le caratteristiche del trattamento, i poteri del magistrato di sorveglianza, la collaborazione inter-istituzionale. Non si può negare un cambiamento negli effetti dell’esecuzione della pena: l’aumento dei reati sanzionati dalla detenzione comporta infatti rilevanti conseguenze, non solo perché riempie lo spazio fisico del carcere, ma perché incide su tutto il sistema penale, soprattutto su quello dei diritti e delle garanzie dei suoi "utenti”.
Il sovraffollamento delle carceri non è solo un trattamento degradante inflitto sul corpo e sulla dignità della persona, ma limita di fatto i diritti soggettivi anche senza che vi sia stata sul punto una consapevole scelta di politica penitenziaria. In carcere lo spazio fisico a disposizione del detenuto rappresenta la proiezione tangibile dei diritti e delle garanzie: più il sistema è garantista, meno si accanisce sul corpo e sulla sua incapacitazione.
Nell’attuale realtà penale, dopo l’atto pubblico del processo, con l’internamento il corpo del soggetto perde visibilità, diventa oscuro, nascosto, dimenticato; neppure la circostanza che ci sia un giudice preposto a conservarne i diritti ha fatto sì, in questi quarant’anni, che le pareti del carcere diventassero effettivamente meno impenetrabili.
Il campo del diritto alla salute più di altri risente della drammatica situazione descritta, ma è forse anche quello in cui l’azione di tutela del diritto è più suscettibile di produrre cambiamenti.

IL CONCETTO DI SALUTE: INQUADRAMENTO

Occorre innanzitutto chiarire che non esiste, nel nostro sistema giuridico, una nozione univoca di "tutela della salute", coinvolgendo tale concetto varie discipline, diverse e concorrenti tra loro: la medicina, il diritto, la sociologia, la psicologia, l’economia e la politica. La stessa nozione giuridica di "salute" non è definita, e ha avuto nel tempo diversi significati. Si è verificato il passaggio da una concezione individuale (necessità del singolo di essere curato, cioè di poter usufruire di cure) ad una sociale (interesse della comunità ad avere individui sani), che rappresenta il diverso e potenziato atteggiamento delle istituzioni verso la questione sanitaria. Lo Stato è passato da un intervento meramente assistenzialistico tipico di fine ottocento, a una piena gestione della sanità con l’assunzione di un preciso dovere di azione, compito diventato sempre più impegnativo, anche in termini di costi.
Dalla fine del secondo conflitto mondiale, la tematica del diritto alla salute nella sua duplice accezione, individuale e sociale, è diventata anche un precipuo interesse sovranazionale, tanto da essere stato regolata da varie fonti internazionali. E’ inoltre nozione generalmente e da tempo acquisita che la "tutela della salute" faccia parte del patrimonio giuridico inalienabile di ogni persona, indipendentemente da quale sia la sua condizione rispetto alla libertà personale, se cioè sia libera o detenuta.
L’O.M.S. ha emanato in tal senso delle direttive intitolate Principio di equivalenza delle cure, con cui ha sancito l’esigenza di garantire al detenuto le stesse cure mediche e psico-sociali che sono assicurate a tutti gli altri membri della comunità.
Dal principio dell’equivalenza delle cure discendono due fondamentali principi che devono essere perseguiti dai servizi sanitari: la garanzia "dell’equità del diritto" alla salute senza discriminazione alcuna, di censo, provenienza territoriale o condizione di detenzione, valevole per tutti i cittadini; la garanzia "dell’equità delle cure", cioè la "garanzia dell’accesso" a cure uguali per tutti.
Non si deve d’altra parte dimenticare che il diritto alla salute comprende una pluralità di situazioni diverse che vanno dall’aspetto prettamente medico (con il corollario del diritto alle informazioni sulle stesse, alla comunicazione con i congiunti, all’accesso ai dati riguardanti le cure praticate), al diritto al mantenimento della propria identità psico-fisica, al diritto alla salubrità dell’ambiente, al diritto degli indigenti (categoria in cui rientrano tutti i detenuti indipendentemente dal reato commesso) alle cure gratuite, al diritto di accesso alle strutture.

IL CONCETTO DI SALUTE E L’ ART. 32 DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione italiana ha recepito i principi della Conferenza Internazionale della Sanità definendo la salute sia come "fondamentale diritto dell’individuo" che come "interesse della collettività" (1), termini che sono stati letti da principio non come un’endiadi, ma come ipotesi distinte e fondanti norme di tipo meramente programmatico e non immediatamente cogente.
Si tratta dunque di un diritto soggettivo assoluto assicurato, tramite l’art. 2 della Costituzione, dallo Stato ai cittadini liberi e ai ristretti, e la sua tutela da parte dello Stato costituisce, per l'art. 3 della Costituzione, uno strumento di elevazione della dignità sociale dell'individuo.
La duplice valenza, privatistica e pubblicistica, del diritto costituisce, proprio per i soggetti detenuti, la garanzia che non possa essere tollerata dal sistema ordinamentale una deminutio di entità tale da far degradare il sistema al di sotto degli standard internazionali in materia.
La necessità di operare un giudizio di bilanciamento con altri beni che hanno pari dignità giuridica è presente peraltro nel settore dell’esecuzione della pena, e diverse sono le ipotesi in cui il nostro legislatore la impone.
Il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione ha stabilito che: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Come si declina, allora, il diritto alla salute per una persona privata della libertà personale?
Nella situazione attuale si verificano delle compressioni, delle limitazioni al diritto, che, pur non arrivando al limite previsto dall’art. 3 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU Articolo 3 Proibizione della tortura: Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti), sono tuttavia significative e segnano la distanza, la differenza, con la condizione del libero cittadino.

IL CONCETTO DI SALUTE NEL CODICE PENALE: SALUTE FISICA E SALUTE MENTALE

La nozione di diritto alla salute per i detenuti non deve essere inquadrata soltanto con riferimento alle fonti giuridiche che stabiliscono il diritto stesso, ma anche in relazione al significato del concetto di salute in senso metagiuridico.
Dopo quasi tre secoli di predominio di una mentalità di derivazione illuminista che concettualmente aveva separato la mente dal corpo come due monadi distinte e non comunicanti, viene ora invece comunemente ritenuto che la salute della mente e quella del corpo interagiscano fra loro, non solo perché l’una influisce sull’altra, ma anche perché la mente e il corpo costituiscono due aspetti, due parti, della persona che deve essere considerata nel suo insieme e non a pezzi distinti.
Tale acquisizione culturale non è però presente nel codice penale del 1930, e neppure compiutamente nell’ordinamento penitenziario, laddove la salute fisica rimane ben diversamente presa in considerazione e disciplinata rispetto alla salute mentale.
Di fatto, coesistono nel nostro ordinamento due sistemi normativi diversi tra loro che si occupano in modo differente del malato psichico a seconda che questi debba affrontare una vicenda giudiziaria penale perché ha commesso un reato, oppure sia un cittadino libero che non ha commesso reati.
Esiste così un doppio binario: da un lato la legislazione civile e amministrativa che riguarda il cittadino libero per cui il malato mentale è titolare di una serie di diritti di valenza tale da imporre forti limitazioni alla potestà coercitiva del sistema sanitario. Dall’altro, un concetto di malattia  mentale che, secondo il codice penale, non consente ai rei pericolosi di essere curati dentro il carcere, destinandoli ad un sistema manicomiale fondato su un’ottica coercitiva e non di cura. L’Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) rappresenta infatti la fusione di due istanze differenti, il carcere e il manicomio, in cui l’esigenza da tutelare è quella di preservare la collettività dal pericolo di recidiva rappresentato dal "reo folle" e non quello della cura del paziente (2). Si consideri che ancora oggi, la ragione della sopravvivenza dell’OPG ha natura più socio-economico che medica o penale, interessando soprattutto persone in condizioni disagiate, senza riferimenti di accoglienza o di cura.
Mentre quindi la normativa civilista e amministrativa mette al suo centro l’individuo e la necessità di cura fondata sul principio della volontarietà delle cure stesse, nel sistema penale esiste una bipartizione tra autori di reato a seconda che siano afflitti o meno da disagio psichico, per quanto riguarda la possibilità di espiare la pena in carcere ovvero in un ospedale psichiatrico giudiziario; tale bipartizione non appare finalizzata alla migliore cura del reo affetto da disagio psichico, e neppure alla predisposizione di un trattamento riabilitativo che si faccia carico di questo tipo di "malattia", bensì prevalentemente alla tutela della società dalla pericolosità sociale del condannato.
Spesso, dunque, esigenza di tutela della persona e esigenza di tutela della collettività configgono.
E’ interessante poi evidenziare che l’attenzione verso l’imputabilità è presente soprattutto nei casi di reato aberrante o particolarmente efferato, mentre per altre (e assai più diffuse) fattispecie di reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti, la presenza di disagio psichico non rileva in fase processuale, ma soltanto in sede di esecuzione della pena. Emarginazione sociale e disagio psichico sono condizioni molte volte sovrapposte, e il carcere costituisce sempre di più un contenitore di persone che vivono in gravi condizioni di disagio e marginalità caratterizzata anche da disturbi psichici, spesso sfuggite alle maglie dell’assistenza territoriale, e per le quali il carcere rappresenta quasi una sorta di tappa obbligata. La malattia, dunque, costituisce un elemento totalizzante in grado di condizionare l’esecuzione della pena, attraverso modalità differenti a seconda che colpisca la mente oppure il corpo.
La legislazione italiana prevede la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena del condannato affetto, ex art. 146 c.p., da una malattia "così grave da non rispondere più ai trattamenti sanitari disponibili e alle terapie", oppure affetto, ex art. 147 c.p., da una "grave infermità fisica".
La ratio di tali disposizioni, che costituiscono un’eccezione al principio che le pene inflitte devono essere espiate, si rinviene nell’art. 27 della Costituzione che sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbono avere una finalità rieducativa.
Si ritiene pertanto contrario al senso di umanità contenere in carcere persone nei cui confronti le cure mediche sono inutili perché in uno stadio troppo avanzato della malattia, o che comunque sono
afflitte da patologie così gravi da non sentire più neppure l’effetto rieducativo della pena.
Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione: «In tema di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147 comma 1 n. 2 c.p., sussiste il dovere, per il giudice, di tenere conto, indipendentemente dalla compatibilità o meno dell’infermità con le possibilità di assistenza e cure offerte dal sistema carcerario, anche dall’esigenza di non ledere, comunque, il fondamentale diritto alla salute e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, previsti dagli artt. 32 e 27 della Costituzione» (3).
Tali norme, però, sembrano prevedere le ipotesi di differimento dell’esecuzione della pena non quando sopravviene una malattia della mente, ma soltanto quando si verifica una malattia che colpisca l’integrità del corpo fisico, ribadendo dunque quella dicotomia tra due concetti in realtà inscindibili.
L’ipotesi di differimento della pena è ammessa dalla Corte di Cassazione soltanto quando si sia in presenza di malattie psichiche di gravità tale da incidere gravemente sull’infermità fisica (ad esempio l’accertata anoressia, che è disturbo di tipo psicotico grandemente invalidante, oppure la depressione maggiore).

TUTELA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE: ART. 32 COSTITUZIONE E ART. 3 CEDU

E’ opportuno, dunque, ragionando sull’art.32 della Costituzione, verificare la sua reale valenza di tutela e la sua compatibilità con le norme sovranazionali, e in particolare con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, diventata direttamente applicabile dai giudici nazionali dal dicembre del 2009 con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Può senz’altro sostenersi che i principi costituzionali siano stati in qualche modo rafforzati dopo la ratifica della CEDU che stabilisce il divieto di "trattamento inumano e degradante" .
Per quanto riguarda il diritto alla salute dei detenuti, il divieto di cui all’art. 3 costituisce:
1) il limite esterno del diritto, nel senso che le eventuali compressioni del diritto alla salute non possono arrivare al punto  di costituire trattamenti "inumani e degradanti";
2) il contenuto del divieto stesso, in quanto trattamenti inumani e trattamenti degradanti non sono solo quelli volti a svilire e fiaccare la dignità dell’individuo, ma ogni tipo di azione che per durata, premeditazione e intensità possano provocare intense sofferenze fisiche e mentali;
3) le caratteristiche della lesione perpetrata in violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, in quanto è necessario che la sofferenza lamentata dal ricorrente ecceda quella connaturata a qualsiasi forma i privazione della libertà personale, e raggiunga cioè la cosiddetta soglia minima di gravità.
La violazione dell’art. 3, per quanto riguarda la salute dei ristretti, è stata riscontrata sia con riferimento a:
a) condizioni materiali della detenzione, in quanto insalubri o estremamente precarie, tali da ledere il diritto alla salute di tutti i detenuti, indipendentemente da patologie in essere;
b) cure e penosità della detenzione nei confronti di detenuti affetti da gravi disturbi fisici o psichici.
Si assiste quindi ad una sempre più evidente emersione a livello sovranazionale di una rete normativa a presidio dei diritti fondamentali, che ha evidenti ricadute nell’ordinamento interno e sugli strumenti interpretativi utilizzabili dal giudice nazionale, il quale deve operare in un sistema giuridico ormai multilivello e non più a caratterizzazione piramidale secondo il principio della gerarchia delle fonti.
Il giudice nazionale, di fatto, applica direttamente e frequentemente la fonte sovranazionale; e ciò   soprattutto in tema di tutela dei diritti fondamentali il cui ruolo, in questi ultimi anni, per come viene interpretato dalla giurisprudenza della CEE, sembra essere mutato.
Esisterebbe così un nuovo diritto internazionale che esalta la vita delle persone e l'eguaglianza dei diritti fondamentali.

L’ORDINAMENTO PENITENZIARIO E LA RIFORMA

La "sanità penitenziaria" comincia nel 1970 con la legge n.740, che per la prima volta prevede, per il cittadino detenuto, il diritto di ricevere cure mediche all’interno del carcere.
In precedenza questo aspetto non era specificamente disciplinato, essendo rimesso alla valutazione discrezionale del direttore, del comandante, oltre che del medico (generalmente il mutualista più vicino al carcere), i quali di volta in volta decidevano il da farsi.
Successivamente, con la Legge 354 del 1975 (legge sull’Ordinamento Penitenziario), si stabilì che le prestazioni sanitarie dovevano essere erogate da "medici incaricati" per l’assistenza di base, da medici specialisti, da infermieri e da esperti qualificati (art. 80) che contribuivano anche alla ‘‘osservazione scientifica della personalità’’ del detenuto.
Diverse sono le norme che si occupano dell’assistenza sanitaria negli istituti di pena: l’art. 11 è dedicato al Servizio sanitario. Ogni struttura deve avere la presenza garantita di servizi sanitari adeguati alle esigenze della popolazione detenuta, e di specialisti in psichiatria, ed è possibile «avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra-ospedalieri, d’intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità».
La salute dei reclusi era una competenza del Ministero della giustizia, e anche con l’approvazione della Riforma Sanitaria e l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (L. 833/78) la problematica della salute dei cittadini liberi e detenuti non venne affrontata in modo integrato in quanto si riteneva sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, la specialità legittima dell’assistenza sanitaria in carcere, tanto da far affermare la «necessità istituzionale che la medicina penitenziaria collabori all’opera di trattamento dei detenuti».
La sanità in carcere venne così esclusa dalla sanità fornita ai cittadini liberi, specificamente di quella parte di "sanità" riguardante le attività di prevenzione e riabilitazione.
E’ dunque da apprezzare lo sforzo culturale e organizzativo che portò ad ideare la riforma della sanità penitenziaria (D.L. 203/’99), ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali.
Il diritto alla salute è altresì riconosciuto ai cittadini stranieri detenuti in misura uguale a quello riconosciuto ai detenuti italiani in quanto è indipendente dalla titolarità del titolo di soggiorno.
Il Decreto Legislativo nr. 230 del 1999 demandava in toto la competenza dell’intervento sanitario nei confronti dei cittadini detenuti al Servizio Sanitario Nazionale, anche se con riferimento ai soli servizi di prevenzione e d’intervento sulle dipendenze, stabilendo il principio della separazione delle competenze tra le ASL e l'amministrazione penitenziaria, ed assegnando alle prime il compito di erogare le prestazioni e all'altra la garanzia della sicurezza.
Per la piena realizzazione delle previsioni sancite con tale Decreto Legislativo, occorrerà, però, arrivare all’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1/4/2008 che definitivamente sancisce l’accorpamento della Medicina Penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, stabilendo il trasferimento dal dicastero della Giustizia a quello della Salute di tutte le risorse umane e materiali.
Tale passaggio non ha però comportato la totale perdita di ruolo dell’Amministrazione Penitenziaria nel campo della salute e della sua tutela, avendole anzi, la riforma attribuito un compito organizzativo e di raccordo, di "garante" della qualità del servizio reso dall’amministrazione sanitaria, che non deve essere di livello inferiore a quello reso al cittadino libero.
La riforma ha così determinato la necessità per i due sistemi (sanità e giustizia) di interfacciarsi e condividere linguaggi, strumenti in nome di un obiettivo comune e cioè garantire il diritto alla salute della persona detenuta, pur tenendo presente che si tratta di due organizzazioni sicuramente diversamente strutturate e con diversi canoni di definizione delle priorità.
Il passaggio culturale che i due sistemi devono compiere per avvicinarsi e collaborare, da una parte richiede all’amministrazione penitenziaria di abbandonare il modello verticistico che l’ha sinora caratterizzata e, dall’altra, chiede ai servizi sanitari di comprendere un concetto di sicurezza sino ad oggi a loro sconosciuto.

IL DIRITTO ALLA SALUTE E LA SUA TUTELA: ARTT. 35 E 69 O.P.

Il giudice nazionale deve allora confrontarsi con almeno tre sistemi di salvaguardia dei diritti fondamentali tra loro interagenti (quello costituzionale dello Stato e quello interno disciplinato dal codice penale e delle leggi successive, quello della CEDU, quello comunitario), il cui coordinamento non è descrivibile in termini di gerarchia delle fonti o di competenze tra diversi livelli e diverse istituzioni, ma presenta forme di reciproca influenza e di graduale forza cogente tipiche di quello che è stato chiamato un "diritto complesso".
Questi tre sistemi concorrenti di salvaguardia dei diritti fondamentali, tra cui spicca il diritto alla salute, disciplinano anche l’esecuzione della pena detentiva? Per rispondere a questa domanda. occorre comprendere quale sia lo spazio del diritto/dei diritti nel carcere e quale sia lo spazio del carcere nel diritto, pur dando atto della criticità della situazione attuale delle carceri italiane a causa del problema del sovraffollamento, situazione  per cui l’Italia è già stata condannata dalla CEDU per violazione dell’art. 3 (4).
Le regole Penitenziarie Europee del 1987 sanciscono: "Gli istituti penitenziari devono essere gestiti in un contesto etico che sottolinei l’obbligo di trattare tutti i detenuti con umanità e di rispettare la dignità inerente ad ogni essere umano. Il personale deve avere un’idea chiara dello scopo perseguito dal sistema penitenziario. La direzione deve indicare la via da seguire per raggiungere in modo efficace tale scopo."
Il diritto alla salute costituisce dunque un diritto soggettivo assoluto, previsto anche per i detenuti dalle fonti nazionali e internazionali. E’ il diritto principe di cui il cittadino detenuto rimane titolare, il cui esercizio non è rimesso alla semplice discrezionalità dell’autorità amministrativa preposta all’esecuzione della pena detentiva, e la cui tutela è demandata alla magistratura di sorveglianza e in ultima istanza al giudice dei diritti.
Un interrogativo rilevante cui occorre in tal senso dare risposta è se nei casi di malattia grave la pena deve applicarsi con modalità esecutive diverse da quelle ordinariamente previste per i detenuti sani.  A questa domanda il legislatore ha riposto esplicitamente una volta sola, in tema di HIV, dettando una specifica disciplina (5).
Ci si potrebbe però chiedere se, in generale, la pena comminata ad un detenuto gravemente ammalato debba poi, nel rispetto del principio finalistico-rieducativo, modularsi proporzionalmente alle sue aspettative di vita, con modalità di esecuzione che non siano tali da colpire l’infermo più gravemente solo a causa del suo stato d'infermità.
L’ordinamento giuridico mette a disposizione della magistratura di sorveglianza diverse possibilità di tutela del diritto alla salute:
1) Il differimento della pena ex artt. 146, 147 c.p. , di competenza del tribunale di sorveglianza, che può essere disposto in via di urgenza ex art. 684 c. 2 c.p.p.,dal magistrato di sorveglianza, con conseguente scarcerazione del detenuto, nel caso di grave malattia qualora si verifichino condizioni ad es. di rischio suicidario, di danno psichico, di sofferenza aggiuntiva causata propria dalla detenzione.
2) Le misure alternative alla detenzione (affidamento ai servizi sociali, detenzione domiciliare) concesse dal tribunale di sorveglianza, ma che in caso di sussistenza di un danno grave e irreparabile derivante dalla detenzione, possono essere disposte in via anticipatoria da parte del magistrato di sorveglianza. La legge prevede un analogo meccanismo concessorio anche per l’affidamento terapeutico di detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti condannati a pene sino a sei anni di reclusione, tranne che per i reati più gravi. Pur essendo generalmente ritenuto il carcere luogo non adatto alla cura delle dipendenze, la misura è di fatto ancora concessa con limitazioni e a macchia di leopardo nel territorio italiano, a causa della difficoltà di sinergia tra i Servizi pubblici territoriali e il carcere.
3) Il reclamo che il detenuto può presentare al magistrato di sorveglianza ex artt. 35 e 69 O.P. per lamentare un’eventuale violazione del diritto alla salute; caratteristica comune a questi procedimenti di doglianza è però di venire azionati quando la lesione del diritto si è già verificata.
Vi è, dunque, una difficoltà strutturale di questi strumenti giuridici a garantire la tutela del diritto in quanto concepiti sul modello processuale classico di tipo duale e antagonistico, tutela che non sembra così efficace nel campo del diritto alla salute, che richiede una globalità e unitarietà delle prestazioni sia di carattere preventivo che curativo e riabilitativo all’interno di un sistema complesso in cui protagonista non è (più) solo il carcere, ma anche l’amministrazione locale nelle sue articolazioni sanitarie che insieme debbono interagire.
Occorre dunque fare propria una visione del trattamento penitenziario-rieducativo non più e non solo come strumento per il reinserimento del recluso nella società, come apertura del carcere verso la società, bensì come dilatazione della società in relazione al carcere, in modo da comportare imprescindibilmente il minor possibile sacrificio dei diritti essenziali, tra cui in primo luogo il diritto alla salute.
La psicologa e criminologa Baccaro osserva «E’ il dolore del sé relazionale che con la reclusione viene amputato e sottoposto a torsione... il recluso attraverso i suoi sintomi dice: "Sono un essere umano, una presenza umana, e come tale vorrei essere considerato". E, a ben vedere, quella catena di sintomi è la modalità creativa che il recluso, al momento, intravede: il suo modo di esternare la sofferenza, di comunicarla. Una cura estenuante, come una danza senza fine che il farmaco aumenta anziché lenire. Mai, come in questo caso, è più vero il paradosso secondo cui: la malattia è la cura» (6)

Milano, gennaio 2013
 

Maria Laura Fadda - E' entrata in magistratura nel 1987, dove ha svolto dapprima le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica a Novara e di Pretore del lavoro a Genova; dal 1999 è Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. La tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli infermi di mente sottoposti a custodia in ospedale psichiatrico giudiziario, sono tra i suoi principali interessi; ma anche il rapporto tra libero arbitrio e neuroscienze, con particolare riguardo alle possibilità evolutive della personalità durante l'esecuzione della pena, alla specificità della detenzione femminile, al trattamento degli autori di reato con vittime vulnerabili.

NOTE

1. L’art. 32 Cost. «La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale del singolo e interesse della collettività».
2. E.Venturini, D.Casagrande, L.Toresini (2010), Il folle reato. Il rapporto tra la responsabilità dello psichiatra e l’imputabilità del paziente, Ed. Franco Angeli, Milano
3. Cass. Sez I sentenza n.1314 del 5.4.2011
4. Sent. 16 luglio 2009, Sulejmanovic c. Italia (ric. n. 22635/03)
5. art. 146 comma 1 n. 3 c.p.
6. L. Baccaro (2003), Carcere e salute, Ed Sapere, Padova