Avv. Salvatore Braghini

I diritti del detenuto previsti dall'ordinamento italiano: analisi e limiti alla luce delle recenti riforme
in Mondo Diritto. Rivista scientifica di informazione giuridica
| www.mondodiritto.it/ 2010-2013


La carcerazione priva indubbiamente il soggetto della propria libertà, ma non dei suoi diritti, che sono anche previsti e protetti dalla Costituzione. Il detenuto, infatti, non perde il suo status di cittadino e rimane perciò titolare di alcuni diritti. Ma quali diritti spettano ai soggetti reclusi? Per rispondere a tale domanda può essere utile tracciare una direttrice ideale che attraversa tre concetti fondamentali, al fine di coglierne le interconnessioni e il riflesso in ambito giuridico. Si tratta del concetto di libertà, di status e di personalità. Concetti che non a caso ritroviamo insieme in una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 349 del 1993, che al riguardo afferma: Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte delle sue libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale. Lo stato detentivo, dunque, riduce certamente la libertà dell’individuo, ma anche chi si trova a rivestire uno status di tal genere conserva una sua personalità ed anzi ha diritto ad espanderla nello spazio residuale di libertà concessogli. In altre parole, il problema consiste nello stabilire quali spazi la detenzione lasci alle libertà e ai diritti dei soggetti reclusi. Dal punto di vista storico abbiamo assistito ad una vera e propria evoluzione della materia nel corso del tempo, dettata talvolta dalle felici intuizioni del legislatore nazionale e talaltra favorita da previsioni di carattere internazionale sui diritti dell'uomo o sui diritti dei detenuti.

Per accennare soltanto al livello internazionale, si ricordano i documenti dell’Onu, tra cui spicca per importanza Standard minimum rules for the treatment of prisoners e Basic principles for the treatment of prisoners. Anche il Consiglio d’Europa ha approvato numerose risoluzioni e raccomandazioni che toccano i principali aspetti della detenzione. Si richiama in particolare, oltre alle fondamentali Regole penitenziarie europee, quelle sulla sovrappopolazione carceraria, sull’assistenza sanitaria in prigione, sull’educazione, sugli stranieri, sulle pene alternative. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.
A livello nazionale si può cominciare a parlare di diritti del soggetto detenuto a partire dalla riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975, varata con la legge n. 354, che ha segnato una profonda discontinuità con il precedente assetto del 1931. Il modello penitenziario di epoca libera e fascista era fondato sull’idea che la sofferenza e la privazione potevano condurre il soggetto al ravvedimento, operando una netta separazione tra i diritti della persona all'esterno e all'interno delle mura carcerarie. La Costituzione repubblicana, con i principi di uguaglianza (art. 3), dignità della persona e tutela dei diritti inviolabili (art. 2) e in particolare sancendo l'umanità e lo scopo rieducativo della pena (art. 27), non riuscì da subito a dare quell’impulso necessario per innescare il cambiamento; così da modificare un sistema carcerario che sarebbe stato caratterizzato per un altro trentennio dall'isolamento rispetto al mondo libero, dalla violenza che permeava tutti i rapporti interni alle carceri e da una struttura burocratica, rigidamente centralizzata e verticista dell'amministrazione penitenziaria. Gli intenti conservativi degli uffici ministeriali della Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena contribuirono non poco a rallentare il decollo della riforma; soltanto un'illuminata Circolare dell'allora Ministro della Giustizia Zoli permise nel 1951 di dare nuova dignità alle persone detenute e ai loro diritti con previsioni come quella che stabiliva che i detenuti fossero chiamati per nome e cognome, che i colloqui con i parenti si svolgessero separati solo da una grata e che si potesse tenere in cella l'occorrente per scrivere e le foto dei congiunti. Fu dunque la legge n. 354 del 1975, ispirata dalle sensibilità sovrannazionali sul tema, a risolvere l'annoso contrasto tra le previsioni costituzionali e l'ordinamento penitenziario, cercando di conciliare le due istanze: quella punitiva e quella garantista.
Introducendo brevemente in via preliminare alle ripartizioni dei diritti dei detenuti elaborate dalla dottrina, ci soffermiamo a descrivere brevemente le più importanti. Tra queste merita un posto di rilievo la bipartizione operata da Angelo Pennisi in Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale, (Giappichelli, Torino, 2002, il quale - partendo dal presupposto che il primato della persona umana e dei suoi diritti, è tale da non permettere un disconoscimento generale delle posizioni soggettive a seguito della sua restrizione della libertà personale - porta ad analizzare due diversi riferimenti normativi di rango costituzionale dai quali discenderebbero due diverse tipologie di diritti dei soggetti detenuti. Da una parte si avrebbe la previsione dell'art. 27 c. III la quale, stabilendo che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del detenuto" dà vita ad una vera e propria serie di diritti fruibili dal soggetto uti captivus , dall’altra vi sarebbe poi un secondo ordine di diritti riguardante i soggetti detenuti non in virtù della particolarità del loro status, ma in virtù del loro essere prima di tutto cittadini. Questi saranno quindi diritti loro attribuiti uti civis, derivanti dalle stesse previsioni costituzionali e normative che attribuiscono posizioni soggettive attive alle persone libere In verità - come lo stesso Pennisi chiarisce prontamente - sarebbe erroneo ritenere del tutto separate le categorie di diritti uti civis e uti captivus poiché vi sono dei momenti di contatto fra le due, poiché vi sono diritti ed attività che rispondono tanto a diritti uti civis che uti captivus; si pensi ad esempio al diritto al lavoro, all'istruzione (che poi rivedremo più avanti), alla giurisdizione, che oltre ad essere diritti di rango costituzionale e destinati alla genericità dei soggetti fanno anche parte del trattamento carcerario in senso lato, rientrando così in entrambe le catalogazioni. Le due tipologie poi sarebbero accomunate dallo stesso art. 4 o.p., il quale stabilisce una norma speciale in base alla quale "I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale". Questa previsione, pur richiamando esplicitamente i diritti contenuti nell'ordinamento penitenziario si deve in verità considerare riferita, tramite interpretazione estensiva, a tutte quelle previsioni normative che disciplinano direttamente i diritti delle persone ristrette, ed in tal senso ovviamente non viene effettuata alcuna distinzione tra i diritti che le norme penitenziarie attribuiscono al soggetto in quanto detenuto e quelli che gli derivano invece dalla sua condizione di cittadino. Pennisi nel mostrare come i diritti uti civis appartengano al detenuto in qualità di cittadino e in quanto compatibili con lo stato di detenzione, trascurando che non tutti i diritti ascrivibili allo status di civis (come ad es. il diritto alla libertà personale e il diritto alla giurisdizione) sono da ricondurre alla cittadinanza del soggetto, taluni appartenendo piuttosto alla persona umana tout court, indipendentemente da altre qualità anagrafiche.. Si deve riconoscere, inoltre, che il sistema carcerario crea un vero e proprio sconvolgimento all'interno del sistema di attribuzione dei diritti, specie di natura sociale, nei confronti dei cittadini stranieri: lo stato di detenzione crea infatti un regime di soggiorno obbligato che riesce a far sorgere in capo al soggetto clandestino, in presenza di determinati requisiti, la titolarità di taluni diritti sociali, i quali, al momento della scarcerazione, momento nel quale la persona, ormai non più coperta dalla 'regolarità' creata dallo stato detentivo, non spettano più a chi, clandestino, rientra nuovamente nell'irregolarità.
E’ così che altri autori come Vittorio Grevi Mario Canepa e Sergio Merlo non ritengono coerente una distinzione troppo netta tra diritti spettanti ai soggetti detenuti in quanto persone e diritti loro spettanti in quanto sottoposti ad una pena, ciò a causa della necessità di non divaricare la figura del detenuto e quella della persona, e con essa i corrispettivi diritti. Ciò non di meno il Grevi distingue tra diritti uti persona da una parte e diritti uti imputati e uti detenuti dall'altra, sottolineando però che la distinzione tra i primi ed i secondi dovrebbe considerarsi piuttosto attenuata, dato il connubio funzionale e l’integrazione che si viene a creare tra gli stessi valori in gioco attinti all’art. 2 e 27 della Carta. Canepa e Merlo suddividono altresì i diritti dei detenuti in diritti relativi all'integrità fisica, diritti relativi alla salute mentale, diritti relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali, diritti relativi all'integrità morale e culturale, non prendendo in considerazione – come anche il Pennisi - la differenziazione tra diritti delle persone e diritti dei cittadini.
Nell’analizzare i singoli diritti dei detenuti non si può non partire dai fondamenti costituzionali sopra accennati e in particolare dall’art. 2 e dall'art. 13 Cost. L'art. 2 conferisce ai soggetti detenuti la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, ponendo al centro alcuni valori informati ad istanze di necessità di difesa della persona umana di carattere sovrannazionale; connessi all’art. 27 per il riferimento al “senso di umanità” del trattamento e ripresi anche dall'art. 1 o.p. nella sua previsione di conformità del trattamento alla dignità e all'umanità della persona. Diritti, quelli riconosciuti dall'art. 2, che fondano lo Stato di diritto e che per la loro particolare forza e importanza non possono essere violati neanche dallo stesso legislatore costituzionale, ma non per questo non suscettibili di alcuna restrizione. Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana, ex artt. 2 e 27, implica l'impossibilità di considerare il sistema carcerario come un luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato. Ma soccorre in tal senso anche l'art. 3 della Costituzione, il quale proclamando il principio di uguaglianza formale e sostanziale dà ulteriore alimento a tale prospettiva. L’uguaglianza coglie conseguenze profonde sia se misurata tra i detenuti e coloro che vivono al di fuori del carcere, impedendo legittimità a qualunque concezione che voglia legittimare una sorta di 'supremazia speciale' sull’ambiente carcerario, sia se declinata all’interno dell’istituto penitenziario, nei singoli aspetti della vita detentiva. Si assiste quindi, già grazie a queste previsioni, ad un vero e proprio ingresso, almeno formale, dei valori propri della società libera all'interno della realtà carceraria. Se fin qui sembra avere tutta una sua coerenza il ragionamento sembrerebbe non funzionare più se chiamiamo in causa l’art. 13 della Carta, riguardante la libertà personale, che sembra essere la condizione più colpita dallo stato detentivo. Cionondimeno, occorre riflettere sul fatto che la libertà deve essere intesa non solo come libertà fisica, ma come libertà psicofisica del soggetto, nella sua indissolubile unità. La possibilità di coazione esercitabile su di essa da parte dello stato detentivo non può quindi spingersi fino ad eliminarla del tutto, ma potrà essere soltanto compressa. Questa capacità di limitazione, di cui soltanto lo Stato è titolare, non può avvenire se non rispettando precisi presupposti e condizioni nonché talune forme e procedure. Lo stesso articolo 13 prevede infatti che vi debba essere una riserva di legge e di giurisdizione riguardo alle limitazioni imposte alla libertà personale dei soggetti. Non a caso, diversamente da quello del 1931, l’o.p. del 1975 rispetta tale riserva di legge, essendo stato approvato con legge ordinaria. Quanto invece alla più complessa e problematica vicenda della tutela giurisdizionale, non limitata solo alla previsione dell'art. 13 ma ripresa e sancito anche dall'art. 24 Cost., essa riguarda tre ambiti: l'area della restrizione della libertà personale (art. 13 Cost.), l'area della funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.), l'area dei diritti soggettivi del detenuto (art. 24 e 113 Cost.). Questi i riferimenti normativi, ma si comprende bene come l'enunciazione formale di un diritto senza un apposito apparato che ne renda effettiva la fruizione possa degradare in una sterile enunciazione di principio. Vi è comunque nello stesso art. 13 della Costituzione, al c. IV, una garanzia formale delle persone che si trovino “comunque sottoposte a restrizioni della libertà”, a tutela delle quali si stabilisce che “è punita ogni violenza fisica e morale”. Anche qualora le limitazioni, imposte secondo i canoni che abbiamo appena considerato, siano talmente ampie da lasciare ben poco spazio alla libertà della persona è attiva una tutela della libertà personale pensata ad hoc.
Sulla base di tali premesse e inquadramento teorico possiamo quindi schematicamente elencare ed esaminare i diritti tenendo presente - pur con tutti i limiti e le precisazioni teoriche sopra evidenziati - la bipartizione tra diritti afferenti al soggetto in quanto tale e diritti connessi alla condizione di detenuto. Fra i primi tratteremo il diritto alla difesa, il diritto alla salute, il diritto all'identità personale, il diritto a conservare normali rapporti con i familiari, il diritto a professare la propria religione, e tra i secondi, il diritto al trattamento, il diritto all’istruzione, alla formazione professionale e al lavoro.
In merito al fondamentale diritto alla difesa non possiamo che partire dall’art. 24 della Costituzione, ai sensi del quale La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (II comma). Poiché l’ordinamento processuale penale prevede un sistema articolato di procedimenti, a loro volta suddivisi in fasi, la garanzia apprestata a favore della persona deve poter concernere ogni passaggio normativamente regolamentato. Il primo livello riguarda le indagini preliminari, per le quali l’autorità competente è il g.i.p., cui possono far seguito il giudizio di primo grado, il giudizio d’appello, il ricorso alla Cassazione. Si distacca dalla struttura e sequenza dell’ordinario iter processuale il sistema dei procedimenti speciali, che si dividono sostanzialmente in due gruppi. Il primo comprende quelli che si limitano ad eliminare l’udienza preliminare per pervenire in modo più veloce al dibattimento: il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato. Il secondo gruppo di procedimenti speciali comprende i riti che omettono il dibattimento, in cui il giudice compie le sue valutazioni utilizzando gli atti raccolti in modo unilaterale dalle parti: il giudizio abbreviato, il patteggiamento ed il procedimento per decreto (in qualche misura). Ovviamente il diritto alla difesa trova una sua collocazione non dissimile rispetto al rito ordinario anche in tali tipologie procedimentali ed in particolare i riti adibattimentali operano solo con il consenso dell’imputato. Il diritto alla difesa, dunque, sorge sin dal momento dell'informazione di garanzia (detta anche avviso di garanzia), prevista dall'articolo 369 del Codice di Procedura Penale, che ha proprio la finalità di informare il destinatario di essere sottoposto a indagini preliminari. Occorre precisare che soltanto quando l’autorità giudiziaria deve compiere un atto al quale il difensore dell’indagato ha diritto di assistere (c.d. atti garantiti:interrogatorio, l’ispezione, il confronto), il p.m. dovrà inviargli un’informazione di garanzia, contenente l’indicazione sommaria dell’addebito provvisorio. L’informazione di garanzia deve contenere la sommaria indicazione del reato (data, luogo del fatto, norme violate) e l’invito a nominare un difensore di fiducia, e poiché il diritto alla difesa è un diritto fondamentale, qualora l’indagato non provveda il p.m. nomina un difensore d’ufficio. L’unico caso in cui vi è la possibilità di differire il primo incontro del soggetto con il proprio difensore (che comunque egli ha il diritto di nominare) è quando vi sono delle esigenze cautelari ritenute indispensabili dall’autorità giudiziaria competente (che normalmente è il g.i.p. e solo in situazioni eccezionali quali il fermo il p.m., in quanto è il g.i.p. che provvede alla disposizione della custodia cautelare in carcere su richiesta del p.m.. Il provvedimento di differimento - che rappresenta, accanto all’isolamento giudiziario, uno strumento per evitare l’inquinamento delle prove in fase di giudizio - può essere disposto dal g.i.p., che ha l’obbligo di indicare i motivi della sua disposizione, i quali saranno sempre di natura eccezionale, ed anche la sua durata, che non può andare oltre i 5 giorni; il provvedimento inoltre deve essere notificato al detenuto e al suo difensore. Ogni persona indagata o detenuta ha la possibilità di avere due difensori per ogni procedimento in corso. Il colloquio tra il detenuto e il suo difensore si svolge in sale appositamente previste e, proprio perché non può esserci alcuna limitazione al diritto alla difesa, il difensore può venire in qualunque momento a fare colloquio col suo assistito, nel rispetto però dell’orario di accesso previsto dal regolamento dell’istituto, salvo che egli non dimostri l’urgenza di incontrare il suo assistito. Il diritto di difesa è sempre garantito, pertanto qualora un imputato non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal p.m. sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’Ordine forense, d’intesa con il Presidente del Tribunale ed ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio, potendo essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.
Grande importanza riveste anche il fondamentale diritto del detenuto alla salute. Il comma I dell’art. 32 della Costituzione sancisce che La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Siamo di fronte ad un diritto fondamentale, articolato in sub-diritti: il diritto all’integrità psico-fisica, il diritto ai trattamenti sanitari e all'autodeterminazione sanitaria e ad un ambiente salubre (comma II). Quest’ultimi due sono diversamente inquadrabili, infatti mentre il diritto ai trattamenti sanitari e all'autodeterminazione sanitaria e ad un ambiente salubre andrebbero collocati tra i diritti sociali, il diritto all’integrità psico-fisica – come confermano da tempo la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale – è configurabile come direttamente azionabile, quindi con una struttura simile ai diritti di libertà. Nell’ambito dell’integrità fisica l’ordinamento penitenziario, agli art. 41 e 42, disciplina un limite in negativo al ricorso alla forza da parte del personale di polizia penitenziaria, in modo che non se abusi, mentre, in positivo, prevede, in caso di particolari esigenze di cura della persona, il trasferimento presso un altro istituto penitenziario (art. 42 c. I o.p.) o, quando neppure questo sia adatto, presso ospedali civili o altri luoghi esterni di cura (art. 11 c. II o.p.). In caso di condizioni incompatibili con lo stato detentivo, ci sarà la revoca della custodia cautelare in carcere o il differimento dell’esecuzione della pena (art. 275 c. 4 bis c.p.p. e 147 c.1 n. 2 c.p.). Il diritto ai trattamenti sanitari corre invece lungo la traiettoria interrotta del servizio sanitario all'interno del carcere. L'art. 11 o.p. prevedeva che ogni istituto fosse dotato di un proprio servizio medico e farmaceutico, ma con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale (Ssn) con la riforma del 1978 (legge n. 833) la medicina penitenziaria è entrata in una zona grigia ad oggi non del tutto irrisolta. Gli operatori del settore, infatti, erano dipendenti del Ministero della Giustizia e il d.lgs n. 230 del 22 giugno 1999 1 c. VI ne ha disposto il trasferimento sotto il Ssn e quindi sotto la diretta competenza delle locali Asl, che al momento è ancora in corso di esecuzione e sta procedendo a lenti passi. Anche se l’offerta sanitaria è del tutto simile a quella degli altri cittadini, nel caso dei detenuti vi sono alcune peculiarità: così i soggetti reclusi sono esentati dal pagamento del ticket per le prestazioni delle quali fruiscono; il soggetto privo di ogni titolo da soggiorno che si trovi in stato di detenzione sarà preso in carico dal Ssn per tutto il relativo periodo, operando in questa specifica situazione all’interno del carcere, previsioni diverse rispetto a quelle esterne connesse alla regolarità o meno del soggiorno della persona; i soggetti reclusi inoltre possono farsi visitare da un sanitario di loro fiducia purché a proprie spese e all’interno del carcere (art. 11 c. XI o.p. e art. 17 c. III reg. esec.).Riguardo al diritto all'autodeterminazione sanitaria, soltanto la legge può obbligare il soggetto ad un certo trattamento, e tra queste anche la legge ordinaria che adotta dal 1975 in poi l’ordinamento penitenziario. Dunque vi sono alcuni casi infatti in cui il trattamento sanitario è previsto come obbligatorio: ad esempio nel caso di ingresso dalla libertà, ai sensi dell’art. 11 comma V o.p., e anche se attraverso l’improprio strumento non legislativo del regolamento esecutivo, alle visite nel corso della permanenza in istituto (art. 23) e prima del trasferimento (art. 83 comma II). Tale forme di limitazioni al diritto di autodeterminarsi in materia di salute personale trovano peraltro la loro giustificazione, non già nelle sue condizioni di salute quanto piuttosto dall'incidenza di queste sul diritto alla salute degli altri. Infine, trattando il diritto ad un ambiente salubre trovano considerazione alcune previsioni circa le qualità degli ambienti e delle strutture che devono ospitare i reclusi (artt. 6 ss. o.p. e artt. 6 ss. reg. esec.) e la qualità della vita dei soggetti.
Riguardo all’identità della persona detenuta, tale diritto – al pari di ogni uomo e cittadino - è uno di quei diritti che trova il suo radicamento costituzionale nell’art. 2 della Carta, che tutela l'identità dell'individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. I detenuti siano “chiamati o indicati con il loro nome”: è l’espressione tanto laconica quanto perentoria dell’art. 1 c. IV dell'ordinamento penitenziario, che declina tale diritto nel mondo carcerario, operando una svolta epocale tra l’o.p. del 1931 e del 1975. L’art. 70 del reg. esec. (d.p.r. n. 230/2000) aggiunge che nei reciproci contatti tra detenuti e operatori penitenziari debba essere usato il “Lei”. Si tratta di una formalizzazione normativa che emancipa l’assoluta soggezione e perdita identitaria che caratterizzavano la precedente condizione carceraria del detenuto e quindi un argine contro la sua spersonalizzazione e annullamento.
Dalla considerazione che ogni persona ha la necessità di coltivare le relazioni umane con una sfera elettiva di soggetti, scaturisce il diritto del detenuto ad avere colloqui con i propri familiari. L’art. 28 stabilisce che una Particolare cura é dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie. Con il D.P.R. n. 230 del 2000 ( il nuovo Regolamento dell’o.p.) tale diritto si è ulteriormente consolidato, acquisendo un carattere di intangibilità. In precedenza risultava, infatti, compresso nel caso di sanzione disciplinare di esclusione dalle attività in comune (della durata massima di 15 gg): il soggetto sanzionato, veniva isolato e non incontrava né i compagni di detenzione, né i familiari e né i terzi, e non poteva intrattenere conversazioni telefoniche, oggi, invece, il recluso sottoposto a questo tipo di sanzione disciplinare non perde il diritto ai colloqui visivi e telefonici. Una prima disciplina riguarda l’autorità che li deve autorizzare, che cambia in funzione della posizione giuridica del soggetto. Così, per una persona indagata l’autorità competente è quella giudiziaria; in un primo momento essa stata individuata esclusivamente nel G.I.P., ora, invece, anche il P.M. può autorizzare i colloqui, giacché il G.I.P., una volta che c’è stata la convalida, normalmente gli ripassa gli atti, e diventa autorità giudiziaria che procede. Nel caso di una persona rinviata a giudizio l’autorità giudiziaria che procede è il giudice presso il quale pende il processo, che oggi, alla luce della riforma, è il giudice monocratico , tranne se in presenza di reati di particolare gravità. Se si tratta, infine, di una persona appellante, ricorrente in Cassazione o in espiazione di pena (cioè con sentenza passata in giudicato) l’autorità competente è il direttore dell’istituto penitenziario. Altre regole disciplinano il numero, durata e modalità dei colloqui. Circa il numero, esso è stato modificato dall’art. 37 del D.P.R. n. 230 del 2000, il nuovo regolamento di esecuzione, conoscendo un progressivo ampliamento: nella prima disposizione essi erano uno a settimana, poi, con il vecchio regolamento di esecuzione, sono passati a quattro colloqui ordinari più due premiali al mese, e oggi, invece, essi sono sei al mese e sono scomparsi i colloqui premiali. Per i detenuti che necessitano di alta sicurezza (A.S.), vale a dire quelli condannati per i reati di cui al primo comma dell’art. 4/bis dell’ordinamento penitenziario, i colloqui sono ridotti a quattro, ai sensi del comma 8 dell’art. 37 o.p.. Inoltre, sempre in base all’art. 37, ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8. Il comma 10 di questo art. precisa che a ciascun colloquio con il detenuto o con l’internato possono partecipare non più di tre persone, mentre il comma 11 afferma che quando risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l’internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi. I colloqui hanno la durata massima di un’ora e si svolgono in locali appositamente previsti, ma, ancora il comma 10, prevede la possibilità di accorpare i colloqui sino ad un massimo di due ore nel caso in cui il congiunto o il convivente del detenuto risieda in un comune diverso da quello in cui ha sede l’istituto. I colloqui telefonici sono disciplinati in maniera analoga a quelli visivi per quanto concerne l’individuazione dell’autorità competente alla loro autorizzazione. L’unica differenza sta nel fatto che per gli appellanti e i ricorrenti l’autorità competente è il Magistrato di sorveglianza (anche se spesso egli delega il direttore dell’istituto), mentre per i condannati e gli internati è competente il direttore dell’istituto. La corrispondenza telefonica è disciplinata dall’art. 39, che fissa il numero delle telefonate a una a settimana per i detenuti comuni o ordinari, mentre a due al mese per i 4/bis. Ciascuna conversazione telefonica non può durare più di dieci minuti ed è a spese dell’interessato, il quale non può comporre il numero, in quanto a ciò è preposto il centralino. Al comma 3 di quest’art. viene ammessa la possibilità di concedere conversazioni telefoniche in numero superiore a quelle previste in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, se la stessa si svolga con prole di età inferiore ai dieci anni, nonché in caso di trasferimento del detenuto. La corrispondenza epistolare risulta invece disciplinata dall’art. 18 o.p., Essa è libera, ma La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un rappresentante all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. (comma VII). Nell’ambito dei rapporti testé esaminati, vi è da evidenziare una sostanziale differenza tra i colloqui, visivi e telefonici, e la corrispondenza con i familiari da una parte e quelli con il difensore. Infatti, se da una parte è possibile sottoporre a limitazioni, sulla base del verificarsi di esigenze di sicurezza e previa censura del magistrato di sorveglianza o del direttore del penitenziario, i diritti che tali rapporti garantiscono; non è invece possibile né sottoporre a censura la corrispondenza destinata al difensore (purché sulla busta ne sia indicato il nome e ne risulti la nomina) né le telefonate rivolte al difensore, che non possono assolutamente essere intercettate. Le telefonate che sono invece rivolte ai familiari possono essere ascoltate e registrate su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre i colloqui con i difensori non necessitano di autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Per completare i diritti che ineriscono al soggetto detenuto in quanto tale, dobbiamo esaminare il diritto alla Religione e alle pratiche di culto, sancito dal’art. 26 o.p., il quale afferma che i detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, e che peraltro trova precisi riscontri nell'art. 19 Cost.. A tal fine è prevista la presenza di un cappellano di culto cattolico in ogni istituto e la celebrazione dei relativi riti, poiché la religione cattolica rappresenta la fede professata dalla stragrande maggioranza degli Italiani. Oggi però la popolazione carceraria non è più composta in prevalenza da Italiani, ma da extracomunitari che professano altre religioni; quindi l’art. 26 ha dedicato ad essi e ovviamente agli italiani non cattolici, l’ultimo comma prevedendo che gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. Tali riti trovano però un limite nell’ordine e nella sicurezza dell'istituto, nonché, riprendendo quanto afferma lo stesso art. 19 della Costituzione a proposito del buon costume, nella non contrarietà alla legge (art. 58 reg. esec.).
Sebbene i diritti del soggetto (detenuto) in quante tale, ex art. 2 della Cost., e alla rieducazione del diritto del detenuto, ex art. 27, siano strettamente connessi –come d’altronde più volte richiamato - è utile a fini pratici seguire ancora quella distinzione che ci porta ad esaminare quest’ultimi separatamente dai primi e uno di seguito all’altro. Si tratta di quei diritti che “devono tendere alla rieducazione del condannato” e quindi a contenuto positivo. La Costituzione usa il verbo “tendere”, in quanto non vi è la sicurezza della rieducazione attraverso la pena; all’interno degli istituti penitenziari viene fatto un tentativo di rieducazione, che è senz’altro estremamente utile ed importante, perché una pena che è soltanto affittiva non comporta alcuna situazione di vantaggio. Questo tentativo dovrebbe fare in modo che la permanenza in istituto rappresenti per i detenuti un momento di riflessione, di revisione critica del proprio vissuto e del proprio reato commesso, per un ritorno all’esterno in condizioni migliori. Naturalmente il soggetto è aiutato in ciò da tutta una serie di operatori del trattamento rieducativo (assistenti sociali, psicologi, educatori) previsti per la prima volta dall’ordinamento penitenziario del ’75, nonché dagli operatori della polizia penitenziaria (che sono proprio quelli più vicini ai detenuti), che invece prima di questa legge avevano esclusivamente una funzione di controllo, cioè avevano il compito di garantire l’ordine e la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari. Questi operatori attuano il trattamento di rieducazione avvalendosi di strumenti detti elementi del trattamento che in parte rappresentano anche i diritti dei detenuti. A tal proposito occorre anzitutto distinguere la figura del condannato o internato (che sono tali in virtù di una sentenza definitiva) da quella di imputato, verso cui, vigendo il criterio di non colpevolezza (art. 1 c. V o.p. e 27 c. II Cost.), non può essere indirizzato il trattamento della rieducazione. L’art. 1 reg. esec. Stabilisce infatti che il trattamento nei confronti dei soggetti imputati consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, al fine di assicurare loro durante il periodo della custodia in carcere una condizione di vita non indegna di un innocente; e non a caso l’art. 15 o.p. stabilisce che l’imputato è ammesso a partecipare alle attività trattamentali su sua richiesta. Quest’ultimo articolo enuclea gli elementi del trattamento nell'istruzione, nel lavoro, nella religione, nelle attività culturali, ricreative e sportive, nell’agevolazione degli opportuni contatti con il mondo esterno e con la famiglia, evidenziando ancora una volta quella commistione commistione tra i diritti del soggetto che gli derivano dal suo essere persona e quelli che gli derivano dall’attività trattamentale, dal suo essere detenuto. Assai importante è il riferimento ai criteri di imparzialità e di non discriminazione (art. 3 Cost., art. 1 c. II o.p.) che informano il processo rieducativo nonché l’aspetto della individualizzazione, sulla base delle caratteristiche del soggetto, delle modalità di attuazione (art. 13 o.p.). I diritti del detenuto si estendono anche, a certe condizioni, alle misure alternative alla detenzione, al di fuori del carcere, attraverso le quali la rieducazione assume connotati prettamente risocializzanti: liberazione condizionale, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà, liberazione anticipata. Circa l’effettività di tali diritti, vi è da dire che, sia le attività trattamentali all’interno del carcere che quelle extramurarie sono tutelate dalla previsione di una specifica previsione normativa, ma c’è da aggiungere che, mentre per l’esercizio di diritti al lavoro, all’istruzione, alle attività culturale ricreative e sportive di cui all’art. 15 non c’è la correlata protezione approntata attraverso la giurisdizionalità. Infatti soltanto il procedimento di sorveglianza circa la concessione delle misure alternative, stabilito dagli art. 666 e 678 c.p.p., risulta garantire la tutela di questa posizione tramite adeguati caratteri di giurisdizionalità, poiché le forme di garanzia stabilita dall'ordinamento penitenziario in base all'art. 69 c. V o.p. - attraverso il quale il Magistrato di sorveglianza ha la possibilità di approvare o restituire il programma di trattamento qualora ravvisi in esso elementi che costituiscano violazione dei diritti del condannato e dell'internato ed anche impartire, nel corso del trattamento, disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati - sono nella pratica prive di ogni tutela giurisdizionale.
Gli artt. 19, 20, 20/bis e 21 della medesima legge e gli art. 41 e ss del regolamento di esecuzione che li riprendono sanciscono come ulteriori diritti dei detenuti l’istruzione , la formazione professionale e il lavoro. Per quanto riguarda l'istruzione con la riforma del 75 si è abbandonato il modello dell’indottrinamento attraverso un’istruzione obbligatoria e ideologicamente orientata dando vita a una normativa di forte incentivazione del soggetto alla frequenza dei vari corsi. Per istruzione si intende non solo quella a livello della scuola dell’obbligo (art. 41 del D.P.R. n. 230 del 2000), ma anche quella secondaria superiore(art. 43 del D.P.R. n. 230 del 2000), nonché gli studi universitari. In effetti l’art. 19 o.p. prevede tale diritto in modo graduato rispetto al livello d’istruzione, quindi una diversa configurazione del diritto alla studio del soggetto in relazione ai vari gradi di istruzione. Anche l’art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000 afferma che i detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l’iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi, passando dall’espressione “curata”, riferita ai corsi della scuola d’obbligo e di corsi di addestramento professionale, all’espressione più attenuata di “saranno agevolati”, attribuita ai corsi universitari. Il diritto all’istruzione è favorito dalla previsione che prescrive di evitare, per quanto possibile, i trasferimenti dei detenuti che sono anche studenti in altri istituti e, qualora questi vengano effettuati, è previsto, sempre se possibile, che avvengano verso istituti che permettano continuità didattica sia per i frequentanti i corsi d'istruzione primaria che i corsi di formazione. I corsi devono essere possibilmente strutturati in orari che siano compatibili con l'attività lavorativa (artt. 41 c. IV e 42 c. IV) e vi può inoltre essere, su richiesta dello studente universitario o di scuola superiore (artt. 43 c. VI e 44 c. III), il suo esonero da ogni tipo di incarico lavorativo. Altri benefici sono poi previsti tanto sotto l'aspetto dell'ammissione alle misure alternative alla detenzione che dei benefici economici. Sotto quest'ultimo aspetto l’art. 45 reg. esec. stabilisce la possibilità di erogazione di fondi, con lo scopo di garantire un effettivo diritto allo studio ai soggetti in disagiate condizioni economiche (c. IV) e incentivare la partecipazione dei detenuti ai corsi scolastici (c. III-VI-IV).
Anche il diritto al lavoro, come l’istruzione, si colloca a metà strada tra elemento trattamentale e diritto della persona in quanto tale. Del resto anche secondo la Costituzione il lavoro è insieme un diritto e un dovere, basi confrontare gli art. 2, 4, 15 e 35. Il diritto al lavoro è inoltre presidiato da una serie di tutele connesse all’attività lavorativa: in questo caso sovvengono le previsioni costituzionali dell’art. 36 comma I (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa), quelle che introducono il diritto di sciopero, di associazione sindacale, il diritto al riposo e alle ferie, il diritto alla copertura assicurativa e previdenziale e tutti gli altri diritti che discendono dalla disciplina protettiva del lavoro. Ovviamente sussistono degli aspetti sovrapponibili tra lavoro del “non detenuto” e lavoro del detenuto, ma anche delle peculiarità del secondo. Si distinguerà tra attività intra e extramurarie, e ognuna di queste tipologie di lavoro presenterà margini di maggiori o minori caratterizzazione rispetto al lavoro libero. Vi sarà quindi un lavoro all'esterno alle dipendenze di terzi, un lavoro dentro il carcere alle dipendenze di datori terzi o alle dirette dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, essendo quest’ultima la tipologia affetta dal maggior numero di peculiarità nei suoi contenuti e nella possibilità di applicazione dei vari diritti lavorativi. Vi sono studi approfonditi in merito alla configurazione del lavoro connesso allo stato di detenzione, se cioè esso costituisca un obbligo per il lavoratore ed anche un diritto. Certo è, al di là delle diverse disquisizioni dottrinali, che per il detenuto il diritto al lavoro non consiste tanto in una pretesa tutelata e garantita dalla legge, ma un connubio, formalmente rintracciabile anche nella normativa, il cui contenuto può tradursi nel diritto-obbligo di accedervi allorché se ne determini in concreto la possibilità. Basti pensare che l’art. 15 o.p. parla di assicurare il lavoro ai fini del trattamento e l’art. 20 comma III di attività obbligatoria per i condannati (non per gli imputati), con la previsione anche di una sanzione disciplinare. Un’ importante diritto discendente dall’attività lavorativa è senz’altro quello ad una retribuzione che risponda ai caratteri di cui all'art. 36 Cost.. In ordine a tale diritto emerge una questione inerente la retribuzione che troviamo soltanto per il lavoro alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, laddove è possibile che venga ridotta a 2/3 dei minimi stabiliti dai CCNL. Per quanto concerne invece il diritto ai trattamenti assicurativi e previdenziali per i detenuti lavoratori, a fronte di una sostanziale equiordinazione al lavoro libero, torna una problematica specifica per il rapporto di lavoro in cui datore è l’amministrazione penitenziaria, inerente la possibilità di erogare prestazioni quali pensioni, disoccupazioni o assegni familiari. Il diritto alla durata massima delle prestazioni e quello al riposo festivo (art. 36 Cost.) fanno invece parte dell’attuale normativa penitenziaria (art. 20 c. XVII o.p.), ed anche il diritto alle ferie appare definitivamente acquisito, grazie al superamento di un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 20. Circa alcuni diritti sindacali opera ancora la distinzione tra attività intra- ed extra-muraria. Infatti, se ogni detenuto che lavora (internamente o esternamente) può aderire ad un sindacato e il lavoratore esterno può partecipare alle attività politiche e sindacali purché queste si svolgano sul luogo di lavoro ed entro l'orario previsto per il rientro in istituto, per i lavoratori interni la situazione sembra essere più problematica quando si parla di sciopero e riunioni. Quest’ultimi non sarebbero esercitabili all’interno del carcere per motivi di ordine e sicurezza, tanto più che i momenti collettivi all'interno delle mura carcerarie risultano strettamente sanciti dall'ordinamento e in questi non è prevista la presenza di tutta la popolazione detenuta, e nemmeno di una rappresentanza eletta della stessa, ma solo di soggetti estratti a sorte. il diritto di sciopero, invece, mal si concilierebbe con l’affermazione normativa dell’obbligatorietà del lavoro.
Questa rapida carrellata dei diritti sociali connessi al trattamento penitenziario certamente rileva i progressi sinora compiuti sul fronte della previsione formale diritti, secondo una declinazione costituzionale che segna una grande discontinuità dall’o.p. del 1931. E’ altrettanto vero però che la loro effettività è spesso ridimensionata dalla scarsità di fondi, strumenti, spazi, attrezzature, dall’altrettanto deficitaria osmosi con il mondo della società libera nonché dalla cronica condizione di sovraffollamento delle carceri italiane, che comprime ed a volte cancella i diritti di cui abbiamo parlato. Sul profilo del sistema normativo, inoltre, ancora molta strada dovrà essere percorsa per dare un carattere di tutela giurisdizionale ai diritti sociali che attengono al trattamento rieducativo.